VALIDITÀ DEI LIMITI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI CONTENUTI IN UN PATTO PARASOCIALE
Secondo la massima n. 194 del Consiglio Notarile di Milano, “É legittima la clausola statutaria che limiti la circolazione delle azioni di s.p.a. o delle quote di s.r.l. nel senso di subordinare l'efficacia del loro trasferimento, nei confronti della società, alla preventiva adesione della parte acquirente a un patto parasociale, noto alla società stessa, dovendosi in tal caso intendere che l'organo amministrativo è tenuto a rendere disponibile il contenuto del patto parasociale nei confronti dei soci e degli aspiranti acquirenti indicati da ciascuno dei soci. In ogni caso, il patto parasociale alla cui adesione è subordinata l'efficacia del trasferimento delle partecipazioni sociali nei confronti della società è comunque soggetto ai limiti e ai termini derivanti dalla disciplina applicabile caso per caso”.