CARATTERISTICHE DEL MUTUO FONDIARIO RISPETTO A QUELLO ORDINARIO

I principali vantaggi per le parti in presenza di un mutuo fondiario, rispetto ad un mutuo ordinario sono i seguenti:

A) Per il creditore:

- ai fini dell'iscrizione ipotecaria le banche possono eleggere domicilio presso la propria sede (art. 39 TULB, primo comma);

- nel caso di stipulazione del contratto e l'erogazione del denaro formano oggetto di atti separati, l'annotazione dell'avvenuto pagamento e dell'eventuale variazione degli interessi convenuta dalle parti; in tal caso l'ipoteca iscritta fa collocare nello stesso grado gli interessi nella misura risultante dall'annotazione stessa (art. 39 TULB, secondo comma).

- vi è il consolidamento dell’ipoteca dopo dieci giorni dall’iscrizione (art. 39 TULB, quarto comma).

- vi è l’esenzione dall’azione revocatoria fallimentare per i pagamenti eseguiti (art. 39 TULB, quarto comma);

- vi è l’esenzione dalla notifica del titolo esecutivo per l’avvio di una procedura esecutiva (art.41 TULB, primo comma).

- vi è la possibilità di procedere esecutivamente in costanza di fallimento (art. 41 TULB, secondo comma).

- vi è il diritto ad incassare le rendite dei beni immobili sottoposti ad esecuzione, sequestro e procedura fallimentare (art. 41 TULB, terzo comma).

- possibilità di ottenere l’assegnazione diretta del ricavato della vendita forzata (art. 41 TULB, quarto comma).

B) Per il debitore

C- Vi è la certificazione della banca sul valore dell’immobile (art.38 TULB, secondo comma);

- vi è il diritto alla riduzione proporzionale dell’ipoteca in caso di pagamento della quinta parte del debito originario (art.39 TULB, quinto comma);

- vi è il diritto alla liberazione parziale dei beni ipotecati quando, dai documenti prodotti o da perizie, risulti che per le somme ancora dovute i rimanenti beni vincolati costituiscono una garanzia sufficiente (art.39 TULB, quinto comma).

- vi è il diritto al frazionamento dell’ipoteca in caso di edificio o complesso condominiale per il quale può ottenersi l'accatastamento delle singole porzioni che lo costituiscono (art.39 TULB, sesto comma);

- vi è la riduzione dell’onorario dovuto al Notaio per la stipula del contratto (art.39 TULB, settimo comma).

- vi è un procedimento semplificato per la cancellazione dell’ipoteca (art.40-bis TULB).

- vi è la possibilità di rimanere moroso per 7 rate anche non consecutive (art.40 TULB, secondo comma).

C) Per il terzo aggiudicatario:

- Vi è la facoltà dell’aggiudicatario in un procedimento espropriativo di subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione e senza il consenso del creditore fondiario, nel contratto di finanziamento pagando alla banca le rate scadute, gli accessori e le spese entro 15 giorni dalla data dell'aggiudicazione (art. 41 TULB, quinto comma).


Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 5 febbraio 2026, n. 2482 in quanto trattasi di donazione indiretta a cui si applica quanto previsto per le donazioni
Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 22 settembre 2025 n. 25863
Autore: Giovanni Maria Plasmati 9 luglio 2026
Cass. 20752/2026 ha negato le agevolazioni ppc ai fabbricati collabenti (cat. F/2) in quanto la pertinenzialità non deve essere solo soggettiva ed oggettiva ma anche funzionale in concreto
Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026