NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
L’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 17 del 7 gennaio 2021, sostiene che, ai sensi dell’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto rilancio), si può usufruire delle detrazioni del Superbonus anche nel caso in cui l'intervento di demolizione e ricostruzione sia realizzato su immobili originariamente non accatastati come abitazioni (es.: C/2 e F2) ma che solo al termine dei lavori diverrà tale e ciò anche se, al termine dei lavori le unità saranno meno o se vi sarà una variazione volumetrica, in aumento o riduzione con la precisazione che circa i limiti di spesa, occorre considerare il numero delle unità immobiliari censite nel Catasto Fabbricati all'inizio dei lavori e quindi la spesa ammissibile è di euro 96.000 per ciascuna delle unità immobiliari censite nel Catasto Fabbricati all'inizio dei lavori. Potranno fruire delle detrazioni anche le unità collabenti a condizione che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.