PER LE ONLUS CONVIENE l'ADEGUAMENTO AL NUOVO REGIME DEL TERZO SETTORE (E.T.S.) CON EFFETTO IMMEDIATO O DIFFERITO?

Con l'operativa del Runts, attesa per il 1° aprile 2021, le Onlus potranno scegliere di rimanere ancora iscritti all’Anagrafe unica istituita presso l’agenzia delle Entrate o accedere immediatamente al Registro assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Fino al 31 marzo 2021 le Onlus potranno adeguare gli statuti al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) beneficiando delle maggioranze e delle modalità previste per l’assemblea ordinaria, mentre alla scadenza di tale termine l'adeguamento sarà possibile solo con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. L'adeguamento comporta: l'individuazione di una o più attività di interesse generale tra i settori di cui all’articolo 5 del Cts o all’articolo 2 del Dlgs 112/2017, con possibilità di prevedere lo svolgimento di attività diverse di cui all’articolo 6 del Cts, nei limiti di secondarietà e strumentalità; la previsione di clausole che prevedano assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione di utili e devoluzione del patrimonio. Per i particolari enti che rivestano la qualifica di ONLUS non tutte le modifiche possono avere efficacia immediata perchè alcune delle nuove disposizioni contengono regole incompatibili con la disciplina Onlus, con la conseguenza che di dovrà subordinare l’efficacia di tali modifiche (o dell'intero deliberato) alla definitiva abrogazione del regime Onlus. Sempre per gli enti con qualifica di Onlus si deve ricordare che essi potranno accedere al Registro dal momento in cui questo sarà operativo e fino al 31 marzo dell’anno successivo all’abrogazione dell’Anagrafe delle Onlus, poiché oltre tale termine, gli stessi saranno obbligati a devolvere il proprio patrimonio incrementale acquisito nel periodo in cui sono state iscritte nell’Anagrafe delle Onlus. La scelta se adeguarsi alla nuova normativa con delibere aventi effetti immediati o differiti all'abrogazione del vecchio regime ONLUS, dipende da aspetti pratici, poiché con l'iscrizione al nuovo Runts, all’ente continuerà ad applicare i benefici legati alle agevolazioni previste in tema di erogazioni liberali (articolo 83 del Cts), ma sarà sottoposto, ai fini della determinazione del reddito, alle regole ordinarie del Tuir. In termini operativi l'iscrizione immediata al Runts potrebbe convenire alle Onlus che non svolgono attività commerciale in quanto potranno continuare ad applicare il regime della “Mini Ires” (articolo 6 del Dpr 601/1973) ai proventi derivanti dall’attività di gestione del patrimonio applicando l’aliquota Ires dimezzata, sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue, mentre tale scelta potrebbe non convenire alle Onlus che svolgono attività commerciale, a cui converrà mantenere la qualifica sino all’abrogazione del relativo regime beneficiando della tassazione agevolata prevista dal Dlgs n. 460/1997 e quindi subordinare l’efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026 
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ( causa C-789/23, sentenza 11 dicembre 2025) dichiara l’incompatibilità di una norma nazionale che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dello stato civile di un atto di matrimonio, concluso in un altro Stato membro, alla condizione che abbia come requisito formale necessario il c.d. numero di identificazione personale di almeno uno dei coniugi.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato le seguenti modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, che entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.119 del 25-05-2026) art. 59. Ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso, nell’ambito dei rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività notarili in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione, il notaio non può convenire o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali vigenti.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Legge 22 maggio 2026, n. 88 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 22-05-2026 al l’art. 1 “Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento” (commento in CNN Notizie del 2 gennaio 2026) prevede l'assoggettamento ad IVA di tali atti .