PER LE ONLUS CONVIENE l'ADEGUAMENTO AL NUOVO REGIME DEL TERZO SETTORE (E.T.S.) CON EFFETTO IMMEDIATO O DIFFERITO?

Con l'operativa del Runts, attesa per il 1° aprile 2021, le Onlus potranno scegliere di rimanere ancora iscritti all’Anagrafe unica istituita presso l’agenzia delle Entrate o accedere immediatamente al Registro assumendo la qualifica di ente del Terzo settore (Ets). Fino al 31 marzo 2021 le Onlus potranno adeguare gli statuti al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017 o Cts) beneficiando delle maggioranze e delle modalità previste per l’assemblea ordinaria, mentre alla scadenza di tale termine l'adeguamento sarà possibile solo con le maggioranze previste per l’assemblea straordinaria. L'adeguamento comporta: l'individuazione di una o più attività di interesse generale tra i settori di cui all’articolo 5 del Cts o all’articolo 2 del Dlgs 112/2017, con possibilità di prevedere lo svolgimento di attività diverse di cui all’articolo 6 del Cts, nei limiti di secondarietà e strumentalità; la previsione di clausole che prevedano assenza di scopo di lucro, divieto di distribuzione di utili e devoluzione del patrimonio. Per i particolari enti che rivestano la qualifica di ONLUS non tutte le modifiche possono avere efficacia immediata perchè alcune delle nuove disposizioni contengono regole incompatibili con la disciplina Onlus, con la conseguenza che di dovrà subordinare l’efficacia di tali modifiche (o dell'intero deliberato) alla definitiva abrogazione del regime Onlus. Sempre per gli enti con qualifica di Onlus si deve ricordare che essi potranno accedere al Registro dal momento in cui questo sarà operativo e fino al 31 marzo dell’anno successivo all’abrogazione dell’Anagrafe delle Onlus, poiché oltre tale termine, gli stessi saranno obbligati a devolvere il proprio patrimonio incrementale acquisito nel periodo in cui sono state iscritte nell’Anagrafe delle Onlus. La scelta se adeguarsi alla nuova normativa con delibere aventi effetti immediati o differiti all'abrogazione del vecchio regime ONLUS, dipende da aspetti pratici, poiché con l'iscrizione al nuovo Runts, all’ente continuerà ad applicare i benefici legati alle agevolazioni previste in tema di erogazioni liberali (articolo 83 del Cts), ma sarà sottoposto, ai fini della determinazione del reddito, alle regole ordinarie del Tuir. In termini operativi l'iscrizione immediata al Runts potrebbe convenire alle Onlus che non svolgono attività commerciale in quanto potranno continuare ad applicare il regime della “Mini Ires” (articolo 6 del Dpr 601/1973) ai proventi derivanti dall’attività di gestione del patrimonio applicando l’aliquota Ires dimezzata, sino al periodo di imposta successivo all’autorizzazione Ue, mentre tale scelta potrebbe non convenire alle Onlus che svolgono attività commerciale, a cui converrà mantenere la qualifica sino all’abrogazione del relativo regime beneficiando della tassazione agevolata prevista dal Dlgs n. 460/1997 e quindi subordinare l’efficacia delle modifiche statutarie di adeguamento al termine di cui all’articolo 104, comma 2, del Cts.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
La Cass SS.UU.n.23093 /2025 legittima la rinuncia alla proprietà immobiliare, precisando che: 1 NON si applicano all'atto di rinuncia A FAVORE DELLO STATO tutti gli apparati normativi su conformità urbanistica (leggi 47/85 e 380/2001) , conformità catastale (122/2010) e attestato di prestazione energetica ; 2 l'atto è esente da imposte di donazione, ipotecaria e catastale, quindi pagherà solo euro 230 di bollo telematico e 90 di tassa di trascrizione: tutto ciò in quanto l'acquisto da parte dello Stato è considerato a titolo originario. Inoltre è consigliata la trascrizione contro il rinunciante e a favore del Demanio dello Stato C.F 97905320582, per conferire alla nota di trascrizione efficacia anche di voltura! DIVERSAMENTE, invece, anche se questa conclusione non viene espressamente enunciata, per la rinuncia di quota di comproprietà che va non allo Stato, ma a favore di altri comproprietari: in tal caso l'atto ha natura traslativa e quindi si applica tutta la normativa urbanistica e catastale e l'atto è soggetto ad imposta di donazione, ipotecaria e catastale sul valore dichiarato.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce - seppur in tema di spese caldaia - la Cass 24236 del 30 giugno 2025
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce la Cass 24478/25
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Secondo la Risposta a interpello AE 230 del 3 settembre 2025 la sospensione dei termini a causa Covid, operante dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023, è valido per tutte le ipotesi successive i cui termini scadenti in questo periodo ripartono a decorrere dal 30 ottobre 2023 e precisamente decorrono da tale data: 1. il termine di 18 mesi (oppure 30 mesi se l’immobile è stato oggetto di lavori di efficentamento energetico superbonus di cui all’art. 19 del D.L. 34/2020); 2. il termine di 1 anno dalla vendita infraquinennale di una Prima Casa per riacquistarne una nuova; 3. il termine di 2 anni per rivendere la vecchia prima casa sia per evitare le decadenze sia per godere del credito d’imposta
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la risposta dell’Agenzia n. 133 del 14 maggio 2025 l'Agenzia ricorda le modifiche apportare al Tuir dalla legge di Bilancio 2024. Nel dettaglio l'articolo 67, comma 1, del Tuir, modificando l'articolo 9, comma 5, stabilisce che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ...omissis... «[...] h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento [...] di beni immobili[...]». L’Agenzia quindi, alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, ritiene che i due negozi siano autonomi dal punto di vista del diritto civile e pertanto siano soggetti autonomamente a tassazione. Di conseguenza il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituirà reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir), la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione sarà tassabile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 68 del Tuir, nel caso in cui la cessione avvenga entro 5 anni dall’acquisto.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la Risp. a interprello n. 137/2025 l'A.E. precisa che non vi è plusvalenza rafforzata nel caso in cui il soggetto abbia acquistato un immobile ricostruito dalla ditta venditrice (a cui è stato ceduto il credito con lo sconto in fattura) dal momento che tale plusvalenza rafforzata vale solo in caso di prima cessione (ossia quella che fa il soggetto che ha ricostruito) e non anche per le successive
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass 3817/2023 ha affermato che l'azionde di nullità proposta dopo la fine dei lavori va rigettata per violazione della buona fede oggettiva e carenza di interessa ad agire se non c'è insolvenza del venditore
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass. con ord. 6178/2005 depositata il 7 marzo 2025 estende l'agevolzione ppc ex art. 2 comma 4 bis D.L. 194/2009 prevista per i fabbricati rurali anche ai fabbricati non rurali purchè pertinenziali. Circa il concetto di pertinenzialità si richiama la ris. AE 26/E/2015 che prevede il ricorrere sia dell'elemento soggettivo (volontà) sia di quello oggettivo (bene oggettivamente accessorio). La Cassazione al riguardo ha ribadito che in agricoltura il concetto di pertinenzialità del fabbricato deve ormai essere interpretato estensivamente e non limitata al concetto di "insistenza" diretta sul terreno. Quindi l'agevolazione è estensibile ai fotovoltaici anche se ubicati su aree edificabili, purchè pertinenziali a terreni agricoli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
Con il D.L. 69/2024 al fine di evitare invalidità delle cessioni si è resa più agevole la pratica per sanare difformità urbanistiche. Conseguentemente la nullità in presenza di tutte le formalità e dichiarazioni ricorrerebbe solo quando non vi sia o sia erraqta la menzione relativa a "ricostruzioni " o ristrutturazioni "pesanti", rientrando tutte le altre ipotesi in casi di garanzie per vizi che il venditore deve offrire per legge (prima Cass 8230/2019)
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La risp. a interpello 127/2005 estende retroattivamente la possibilità di rivendita nei 24 mesi successivi e quindi l'applicabilità dell'art. 1 comma 116 della L. 207/2004 anche alle situazioni pregresse quindi precedenti al 1 gennaio 2025 purchè il vecchio termine di 12 mesi per la rivendita non sia decorso