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CONTRATTO DI CONVIVENZA NOTARILE PER CONSENTIRE ALLO STRANIERO DI OTTENERE LA RESIDENZA IN ITALIA

Il Tribunale di Bologna (ord. 3 febbraio 2020, n. 21280) e il Tribunale di Modena (ord. 7 febbraio 2020, n. 3703) hanno esteso l’applicabilità del regime di convivenza di fatto anche alle coppie formate da un cittadino italiano ed un cittadino straniero, non ancora titolare di un permesso di soggiorno e quindi non ancora residente in Italia affermando che “lo straniero ha diritto all’ingresso in Italia e al ricongiungimento con il partner italiano, se intrattiene con questi una stabile relazione, non registrata, ma debitamente attestata da documentazione ufficiale.” Pertanto con la sottoscrizione di un contratto di convivenza notarile vi è da parte dello straniero, privo di autonomo titolo di soggiorno duraturo, il diritto ad ottenere la residenza in Italia ai fini dell’unità familiare. In passato si riteneva che per sottoscrivere un contratto di convivenza, fosse necessaria l’attualità della residenza in Italia del cittadino straniero e quindi che lo stesso fosse già in possesso di un idoneo permesso di soggiorno (diverso da quello per vacanze o studio) ciò anche ai sensi dell’art. 6, comma 7 del d.lgs. 286/1998, (ed ex circolare ministeriale n. 9/2012 Min. Int.) che impone allo straniero che voglia iscriversi all’anagrafe l’obbligo di esibire regolare titolo di soggiorno. Secondo tale nuova interpretazione - basata su quanto prevede l’art. 3 D.Lgs. 30/2007, che recepiva i dettami della direttiva  2004/38/CE, e che riconosceva, l’esistenza di un “diritto all’agevolazione dell’ingresso e del soggiorno anche al partner con cui il cittadino dell'Unione abbia una relazione stabile debitamente attestata con documentazione ufficiale” - ai fini dell’ottenimento della residenza si può produrre ai Comuni ed ai fini dell’ottenimento della residenza alternativamente o un soggiorno certificato da regolare permesso oppure, in maniera del tutto nuova, che sussiste una stabile relazione attestata da un apposito contratto di convivenza autenticato da un notaio. Detta nuova interpretazione è conforme anche a quanto sostenuto dalla Cassazione (ordinanza 13 aprile 2018, n. 9178), la quale ha affermato che “Si ha convivenza more uxorio … qualora due persone siano legate da un legame affettivo stabile e duraturo, in virtù del quale abbiano spontaneamente e volontariamente assunto reciproci impegni di assistenza morale e materiale: ai fini dell'accertamento della configurabilità della convivenza more uxorio, i requisiti della gravità, della precisione e della concordanza degli elementi presuntivi, richiesti dalla legge, devono essere ricavati in relazione al complesso degli indizi (quali, a titolo meramente esemplificativo, un progetto di vita comune, l'esistenza di un conto corrente comune, la compartecipazione di ciascuno dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza, la coabitazione), i quali devono essere valutati non atomisticamente ma nel loro insieme e l'uno per mezzo degli altri”. Per la stipula di un contratto di convivenza ai fini dell’iscrizione dello straniero come soggetto residente in Italia, anche se privo di permesso di soggiorno stabile (ossia diverso da vacanza o studio), è necessario verificare oltre che il regolare ingresso in Italia anche che sia rispettato il “principio di reciprocità” (ossia che anche ad un italiano sia consentito nel Pese dello straniero convivente stipulare analogo contratto) e il citato contratto di convivenza abbia un contenuto minimo (esempio: residenza e conto corrente comune; compartecipazione dei conviventi alle spese familiari, la prestazione di reciproca assistenza) in modo da attestare l’impegno reciproco come indicato dalla precitata Cassazione e che allo stesso siano allegati (o perlomeno verificati) documenti che escludano l’esistenza di situazioni di incompatibilità (stato di famiglia per escludere parentele o affinità e certificati di assenza di matrimoni in essere).


Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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