PASSAGGIO DAL NOTAIO PER LE ONLUS AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL NUOVO RUNTS

A partire dal 1° aprile 2021, giorno previsto per la piena operatività del nuovo RUNTS (Registro Unico Nazione Terzo Settore) spetterà al notaio che ha verbalizzato la delibera di adeguamento dello statuto delle ONLUS con personalità giuridica il compito di verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l’iscrizione in tale registro - che dovrà avvenire entro 20 giorni dall'adeguamento - e quindi tra l'altro la verifica dello svolgimento delle attività di interesse generale, la presenza di clausole di divieto di distribuzioni di utili e la verifica della sussistenza del patrimonio minimo indicato dall’articolo 22 del Codice del Terzo Settore, pari a 15.000,00 euro per le associazioni e 30.000,00 per le fondazioni. Inoltre le ONLUS con personalità giuridica, che abbiano provveduto all’adeguamento statutario prima dell’avvio dell’operatività del Runts sono tenute a un secondo passaggio dal notaio, per attivare tale iscrizione. Al riguardo il Consiglio notarile di Milano con la Massima n. 4 del 27 ottobre 2020 precisa che a tal fine gli organi competenti della ONLUS potranno da subito delegare il Presidente o altri membri dell’organo amministrativo a depositare al notaio, dopo l’operatività del Registro, lo statuto adeguato alle disposizioni del CTS, nonché la documentazione patrimoniale, con decorrenza solo da tale momento del termine di 20 giorni per l’iscrizione. Così, il notaio potrà svolgere le opportune verifiche di legittimità e richiedere l’iscrizione evitando un ulteriore passaggio assembleare. La descritta procedura potrà essere adottata anche dalla ONLUS che, con l’iscrizione nel RUNTS, intenda ottenere la personalità giuridica. Così, l’organo collegiale competente può delegare sin dalla delibera di adeguamento dello statuto, contenente la scelta di conseguire la personalità giuridica, un membro dell’organo amministrativo a depositare al notaio, dopo l’avvio dell’operatività del RUNTS o dopo il termine dell’articolo 104, comma 2, del CTS lo statuto adeguato e la necessaria documentazione contabile. A valle di ciò, il notaio provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal CTS, compreso il patrimonio, richiedendo entro 20 giorni al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il RUNTS. Quanto al patrimonio minimo richiesto per l’ottenimento della personalità giuridica, la verifica della sua sussistenza da parte del notaio va effettuata in base a documenti contabili/patrimoniali aggiornati a data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al Registro o, nei casi sopra indicati, rispetto al momento del deposito della documentazione al notaio per ottenere l’iscrizione come sostenuto dalla Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio notarile di Milano.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 5 febbraio 2026, n. 2482 in quanto trattasi di donazione indiretta a cui si applica quanto previsto per le donazioni
Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 22 settembre 2025 n. 25863
Autore: Giovanni Maria Plasmati 9 luglio 2026
Cass. 20752/2026 ha negato le agevolazioni ppc ai fabbricati collabenti (cat. F/2) in quanto la pertinenzialità non deve essere solo soggettiva ed oggettiva ma anche funzionale in concreto
Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026