PASSAGGIO DAL NOTAIO PER LE ONLUS AI FINI DELL'ISCRIZIONE NEL NUOVO RUNTS

A partire dal 1° aprile 2021, giorno previsto per la piena operatività del nuovo RUNTS (Registro Unico Nazione Terzo Settore) spetterà al notaio che ha verbalizzato la delibera di adeguamento dello statuto delle ONLUS con personalità giuridica il compito di verificare la sussistenza delle condizioni richieste per l’iscrizione in tale registro - che dovrà avvenire entro 20 giorni dall'adeguamento - e quindi tra l'altro la verifica dello svolgimento delle attività di interesse generale, la presenza di clausole di divieto di distribuzioni di utili e la verifica della sussistenza del patrimonio minimo indicato dall’articolo 22 del Codice del Terzo Settore, pari a 15.000,00 euro per le associazioni e 30.000,00 per le fondazioni. Inoltre le ONLUS con personalità giuridica, che abbiano provveduto all’adeguamento statutario prima dell’avvio dell’operatività del Runts sono tenute a un secondo passaggio dal notaio, per attivare tale iscrizione. Al riguardo il Consiglio notarile di Milano con la Massima n. 4 del 27 ottobre 2020 precisa che a tal fine gli organi competenti della ONLUS potranno da subito delegare il Presidente o altri membri dell’organo amministrativo a depositare al notaio, dopo l’operatività del Registro, lo statuto adeguato alle disposizioni del CTS, nonché la documentazione patrimoniale, con decorrenza solo da tale momento del termine di 20 giorni per l’iscrizione. Così, il notaio potrà svolgere le opportune verifiche di legittimità e richiedere l’iscrizione evitando un ulteriore passaggio assembleare. La descritta procedura potrà essere adottata anche dalla ONLUS che, con l’iscrizione nel RUNTS, intenda ottenere la personalità giuridica. Così, l’organo collegiale competente può delegare sin dalla delibera di adeguamento dello statuto, contenente la scelta di conseguire la personalità giuridica, un membro dell’organo amministrativo a depositare al notaio, dopo l’avvio dell’operatività del RUNTS o dopo il termine dell’articolo 104, comma 2, del CTS lo statuto adeguato e la necessaria documentazione contabile. A valle di ciò, il notaio provvederà a verificare la sussistenza delle condizioni previste dal CTS, compreso il patrimonio, richiedendo entro 20 giorni al deposito degli atti e della ulteriore documentazione presso il RUNTS. Quanto al patrimonio minimo richiesto per l’ottenimento della personalità giuridica, la verifica della sua sussistenza da parte del notaio va effettuata in base a documenti contabili/patrimoniali aggiornati a data non anteriore a 120 giorni rispetto a quella della delibera portante la decisione di iscriversi al Registro o, nei casi sopra indicati, rispetto al momento del deposito della documentazione al notaio per ottenere l’iscrizione come sostenuto dalla Massima n. 3 del 27 ottobre 2020 del Consiglio notarile di Milano.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
La Cass SS.UU.n.23093 /2025 legittima la rinuncia alla proprietà immobiliare, precisando che: 1 NON si applicano all'atto di rinuncia A FAVORE DELLO STATO tutti gli apparati normativi su conformità urbanistica (leggi 47/85 e 380/2001) , conformità catastale (122/2010) e attestato di prestazione energetica ; 2 l'atto è esente da imposte di donazione, ipotecaria e catastale, quindi pagherà solo euro 230 di bollo telematico e 90 di tassa di trascrizione: tutto ciò in quanto l'acquisto da parte dello Stato è considerato a titolo originario. Inoltre è consigliata la trascrizione contro il rinunciante e a favore del Demanio dello Stato C.F 97905320582, per conferire alla nota di trascrizione efficacia anche di voltura! DIVERSAMENTE, invece, anche se questa conclusione non viene espressamente enunciata, per la rinuncia di quota di comproprietà che va non allo Stato, ma a favore di altri comproprietari: in tal caso l'atto ha natura traslativa e quindi si applica tutta la normativa urbanistica e catastale e l'atto è soggetto ad imposta di donazione, ipotecaria e catastale sul valore dichiarato.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce - seppur in tema di spese caldaia - la Cass 24236 del 30 giugno 2025
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce la Cass 24478/25
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Secondo la Risposta a interpello AE 230 del 3 settembre 2025 la sospensione dei termini a causa Covid, operante dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023, è valido per tutte le ipotesi successive i cui termini scadenti in questo periodo ripartono a decorrere dal 30 ottobre 2023 e precisamente decorrono da tale data: 1. il termine di 18 mesi (oppure 30 mesi se l’immobile è stato oggetto di lavori di efficentamento energetico superbonus di cui all’art. 19 del D.L. 34/2020); 2. il termine di 1 anno dalla vendita infraquinennale di una Prima Casa per riacquistarne una nuova; 3. il termine di 2 anni per rivendere la vecchia prima casa sia per evitare le decadenze sia per godere del credito d’imposta
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la risposta dell’Agenzia n. 133 del 14 maggio 2025 l'Agenzia ricorda le modifiche apportare al Tuir dalla legge di Bilancio 2024. Nel dettaglio l'articolo 67, comma 1, del Tuir, modificando l'articolo 9, comma 5, stabilisce che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ...omissis... «[...] h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento [...] di beni immobili[...]». L’Agenzia quindi, alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, ritiene che i due negozi siano autonomi dal punto di vista del diritto civile e pertanto siano soggetti autonomamente a tassazione. Di conseguenza il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituirà reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir), la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione sarà tassabile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 68 del Tuir, nel caso in cui la cessione avvenga entro 5 anni dall’acquisto.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la Risp. a interprello n. 137/2025 l'A.E. precisa che non vi è plusvalenza rafforzata nel caso in cui il soggetto abbia acquistato un immobile ricostruito dalla ditta venditrice (a cui è stato ceduto il credito con lo sconto in fattura) dal momento che tale plusvalenza rafforzata vale solo in caso di prima cessione (ossia quella che fa il soggetto che ha ricostruito) e non anche per le successive
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass 3817/2023 ha affermato che l'azionde di nullità proposta dopo la fine dei lavori va rigettata per violazione della buona fede oggettiva e carenza di interessa ad agire se non c'è insolvenza del venditore
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass. con ord. 6178/2005 depositata il 7 marzo 2025 estende l'agevolzione ppc ex art. 2 comma 4 bis D.L. 194/2009 prevista per i fabbricati rurali anche ai fabbricati non rurali purchè pertinenziali. Circa il concetto di pertinenzialità si richiama la ris. AE 26/E/2015 che prevede il ricorrere sia dell'elemento soggettivo (volontà) sia di quello oggettivo (bene oggettivamente accessorio). La Cassazione al riguardo ha ribadito che in agricoltura il concetto di pertinenzialità del fabbricato deve ormai essere interpretato estensivamente e non limitata al concetto di "insistenza" diretta sul terreno. Quindi l'agevolazione è estensibile ai fotovoltaici anche se ubicati su aree edificabili, purchè pertinenziali a terreni agricoli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
Con il D.L. 69/2024 al fine di evitare invalidità delle cessioni si è resa più agevole la pratica per sanare difformità urbanistiche. Conseguentemente la nullità in presenza di tutte le formalità e dichiarazioni ricorrerebbe solo quando non vi sia o sia erraqta la menzione relativa a "ricostruzioni " o ristrutturazioni "pesanti", rientrando tutte le altre ipotesi in casi di garanzie per vizi che il venditore deve offrire per legge (prima Cass 8230/2019)
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La risp. a interpello 127/2005 estende retroattivamente la possibilità di rivendita nei 24 mesi successivi e quindi l'applicabilità dell'art. 1 comma 116 della L. 207/2004 anche alle situazioni pregresse quindi precedenti al 1 gennaio 2025 purchè il vecchio termine di 12 mesi per la rivendita non sia decorso