terreno pertinenziale e agevolazioni prima casa (Base imponibile e aliquota)

In presenza di elementi soggettivi e oggettivi di pertinenzialità (da espicarsi in atto) è possibile beneficiare della base imponibile catastale (per i soli terreni agricoli) e dell'aliquota al 9% ma non di quella al 2% con conseguente vantaggio per i soli terreni agricoli pertinenziali, risultando possibile beneficiare delle agevolazioni per i terreni non agricoli solo ed unicamente se graffati al bene principale. Questo è quello che sembra emergere dalle varie risoluzioni e provvedimenti predisposti dall'Agenzia delle Entrate. Infatti, secondo la risoluzione n. 149 dell’11 aprile 2008 si può applicare al terreno agricolo pertinenziale il meccanismo del c.d. prezzo-valore laddove - in base alle vigenti disposizioni civilistiche (presenza di pertinenzialità soggettiva e oggetti) – lo stesso costituisca effettivamente una pertinenza del fabbricato abitativo, con la conseguente individuazione della base imponibile nel valore catastale, calcolato ai sensi dei commi 4 e 5 del richiamato articolo 52 del citato TUR e con l’applicazione dell’aliquota propria applicabile al bene principale (fabbricato) ai sensi dell’articolo 1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al predetto TUR. Con la precedente circolare del 1 marzo 2007, n. 12/E, è stato chiarito che alle pertinenze si applica la disciplina dettata per la tipologia del fabbricato principale, purché nell’atto di cessione si dia evidenza del c.d. vincolo pertinenziale, che rende il bene servente una proiezione del bene principale, mentre con la precedente circolare n. 6 del 13 febbraio 2006 è stato chiarito che non emergono limitazioni quantitative all’acquisto di immobili con destinazione pertinenziale. Pertanto, il nuovo regime opzionale di determinazione della base imponibile, ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, potrà essere applicato a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali, salvo naturalmente che tale destinazione risulti dall’atto di acquisto. La risoluzione n. 32 del 16 febbraio 2006 che richiama la precedente circolare n. 38/E del 12 agosto 2005 afferma che l'agevolazione "prima casa" si può estendere alle "aree scoperte" pertinenziali, così classificabili ai sensi dell'articolo 817 del codice civile (cfr. circolare 19/E del 2001 punto 2.2.2), a condizione che le aree anzidette siano "graffate" al bene principale, vale a dire censite al catasto urbano unitamente ad esso. In mancanza di tale requisito, le aree in questione non possono considerarsi ai fini dell'agevolazione in questione "pertinenza" di un fabbricato urbano, anche se durevolmente destinate al servizio dello stesso, non rilevando, di conseguenza, che dette aree siano iscritte autonomamente al catasto terreni ovvero censite alla "partita 1" (aree di enti urbani e promiscui). Per tali considerazioni tale con tale risoluzione del 2006 si ritiene che, in assenza del requisito della "graffatura" al bene principale agevolato, non sia possibile estendere il regime di favore c.d. "prima casa" alle aree pertinenziali (n.d.r. ossia l’aliquota al 2%). 


Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026 
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ( causa C-789/23, sentenza 11 dicembre 2025) dichiara l’incompatibilità di una norma nazionale che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dello stato civile di un atto di matrimonio, concluso in un altro Stato membro, alla condizione che abbia come requisito formale necessario il c.d. numero di identificazione personale di almeno uno dei coniugi.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato le seguenti modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, che entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.119 del 25-05-2026) art. 59. Ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso, nell’ambito dei rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività notarili in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione, il notaio non può convenire o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali vigenti.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Legge 22 maggio 2026, n. 88 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 22-05-2026 al l’art. 1 “Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento” (commento in CNN Notizie del 2 gennaio 2026) prevede l'assoggettamento ad IVA di tali atti .