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SOSPENSIONE DEI PROTESTI SINO AL 31 GENNAIO 2021

L’art. 1 comma 207 della L. n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) contiene l’ennesima sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito, prevedendo che i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso. La nuova sospensione dei termini, pertanto, è regolata da una combinazione di norme: dall’art. 1 comma 207 della L. n. 178/2020, che contiene il nuovo periodo di sospensione, e dall’art. 11 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 che, adattato al nuovo periodo di sospensione, regolerà ogni altro aspetto. Quanto agli assegni (parificati alle cambiali quanto alla sospensione dei termini) sebbene non menzionati espressamente dalla disposizione in esame, vale la disciplina speciale contenuta nel comma 2 dell’art. 11 del D.L. n. 23/2020, dettata proprio per regolamentare il funzionamento della sospensione applicata agli assegni bancari e postali che pur essendo titoli di credito, non hanno un termine di scadenza ma di pagamento. Pertanto: a) dopo l’entrata in vigore dell’art. 1 comma 207 della L. n. 178/2020 (1° gennaio 2021), i titoli cambiari con data di scadenza “ricadente” o “decorrente” [1] nel periodo 1° settembre 2020 - 31 gennaio 2021, e gli assegni bancari e postali portati all’incasso nello stesso periodo, non dovranno essere protestati; b) i titoli cambiari con data di scadenza “ricadente” o “decorrente” nel periodo 1° settembre 2020 - 31 gennaio 2021, e gli assegni bancari e postali portati all’incasso nello stesso periodo, già protestati prima dell’entrata in vigore dell’art. 1 comma 207 della L. n. 178/2020, “non dovranno essere trasmessi dai pubblici ufficiali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura” (art. 11, comma 3, D.L. n. 23/2020) e, ove già trasmessi, dovranno essere “cancellati d’ufficio” (art. 1, comma 207, L. 178/2020); c) con riferimento allo stesso periodo, sono sospese le informative al prefetto di cui all'articolo 8-bis, commi 1 e 2, della legge 15 dicembre 1990, n. 386, e le iscrizioni nell'archivio informatizzato di cui all'articolo 10-bis della medesima legge n. 386 del 1990, che, ove già effettuate, sono cancellate.

Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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