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SOCIETÀ BENEFIT O S.B.

L’art. 1, commi da 376 a 384 della Legge 28 dicembre 2015, n.208 (Legge di stabilità per l’anno 2016), ha introdotto il concetto di Società Benefit (S.B.), ossia la possibilità da parte per tutte le società (ad eccezione delle s.r.l.s stante la tipizzazione del loro statuto e delle cooperative sociali e delle imprese sociali, stante la specificità del loro scopo) di poter perseguire in modo congiunto finalità di lucro e di beneficio sociale i cui effetti devono prodursi in favore di comunità, territori e ambiente, beni o attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse, il tutto con relativi benefici fiscali. Detto "beneficio comune” deve concretizzarsi in uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più delle categorie sopra elencate e per ritenersi reale deve essere fortemente connesso agli scopi dell’azienda. La S.B. è una società tradizionale ma anche ente profit e come tale oltre ad avere benefici economici ha anche maggiori obblighi che impegnano il management e soci a standard più elevati, oltre che di scopo, di sostenibilità, responsabilità e trasparenza. L’acquisizione della qualifica giuridica di società benefit è vincolata dalle specifiche indicazioni statutarie e quindi per le società già esistenti, per assumere la qualifica giuridica sarà necessario modificare appositamente lo statuto con le clausole statutarie previste dalla normativa della Benefit in modo da prevedere che: nella denominazione sociale vi sia l'inserimento (non obbligatorio) delle parole “Società Benefit” o “S.B.” da utilizzare anche nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi (Comma 379); l’oggetto sociale preveda oltre all’attività propria anche le finalità di beneficio sotto forma di effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, PA e società civile (Commi 377, 378); l’individuazione dei soggetti responsabili del perseguimento delle finalità di beneficio comune; nella relazione annuale degli amministratori occorre anche indicare la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato e deve includere una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la Benefit intende perseguire nell’esercizio successivo. Uno dei punti rilevanti della L. 208/2015 che disciplina la società Benefit riguarda il trattamento fiscale, ossia la possibile deducibilità, dei costi e degli oneri afferenti alla sfera delle attività benefiche, che la società benefit si prefigge di perseguire. Manca una disposizione fiscale sul trattamento dei costi afferenti alla sfera delle attività di beneficio comune cui la SB è obbligata. In mancanza di una disposizione fiscale in tal senso, ci si chiede come si possa conciliare il principio di inerenza con l’obbligo di operare in modo sostenibile bilanciando gli interessi dei soci, quello degli altri portatori di interessi e il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Il principio di inerenza non è mai stato esplicitamente enunciato dal legislatore. La nozione si ricava implicitamente in due norme in particolare dall’art. 109 co5 TUIR: il quale afferma che “le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non vi concorrono in quanto esclusi”. Ne discende, pertanto, una nozione di un principio generale di inerenza implicita nel concetto di reddito, poiché la deducibilità è condizionata da una stretta inerenza dei costi sostenuti nell’ambito dell’attività svolta dall’impresa e pertanto funzionali alla formazione del reddito. Nella prassi l’amministrazione finanziaria ha chiarito, in diverse occasioni, che l’inerenza di un costo è legata alla riferibilità dello stesso all’attività dell’impresa (risoluzione 16 maggio 2008 n. 196/E), ovvero si intende necessaria una correlazione tra costo sostenuto e reddito imponibile, il cui ambito di operatività va valutato necessariamente in relazione a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere. L’Agenzia delle entrate si è pronunciata in merito con la Risoluzione n. 196/E del 16/05/2008: l’inerenza di un costo è legata alla riferibilità dello stesso all’attività dell’impresa, ovvero si intende necessaria una correlazione tra costo sostenuto e reddito imponibile, il cui ambito di operatività va valutato necessariamente in relazione a tutte le attività indicate nell’oggetto sociale e in vista delle quali la società è stata costituita e al cui esercizio i soci sono tenuti a concorrere. Vi è anche la Circolare Ministeriale 7/7/1983 n.30/9/944 e R.M. n.158/E del 28/10/1998: il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, con la conseguenza che si rendono deducibili tutti i costi relativi all’attività dell’impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d’impresa. Anche la giurisprudenza si è espressa più volte in tal senso affermando il principio secondo il quale l’inerenza va intesa come “accostamento concettuale tra due entità (la spesa, o costo, e l’impresa) che determina un’imprescindibile e indissolubile correlazione fra le entità medesime”. Pertanto, il componente negativo del reddito “assume rilevanza ai fini della qualificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita e diretta correlazione a questa o quella specifica componente di reddito, bensì in virtù della sua correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili per l’impresa” (Cass. n. 6502/2000; Cass. 21 gennaio 2009, n. 1465, e 24 novembre 2011, n. 24930; Cass. n.23551/2012 e n.10319/2015).


Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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