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SANATORIA DELLE START-UP INNOVATIVE COSTITUITE CON ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE MA SENZA IL NECESSARIO INTERVENTO NOTARILE

 Il Consiglio Notarile di Milano, con la massima n. 197, ha affermato la legittimità delle modificazioni statutarie deliberate da società di capitali iscritte nel registro delle imprese, ma affette da una delle tassative cause di nullità di cui all’art. 2332 c.c. in quanto in tali iptesi la società esiste come soggetto di diritto e la successiva dichiarazione di nullità non è più regolata dalla disciplina propria della nullità contrattuale, bensì da quella peculiare sancita dal citato art. 2332 c.c., produttiva di effetti ex nunc assimilabili a quelli conseguenti all’accertamento di una causa di scioglimento, come si evince dalla conseguente nomina dei liquidatori (art. 2332, co. 4, c.c.). Inoltre, questo ragionamento è supportato anche dal fatto che in tale ipotesi è possibile la sanatoria delle suddette cause di nullità, con la loro eliminazione pubblicizzata nel registro delle imprese prima della sentenza dichiarativa di nullità (art. 2332, comma 5, c.c.) Nel caso particolare in cui la relativa causa sia rappresentata dalla mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico, secondo il Consiglio Notarile di Milano, ai fini della sanatoria non sarebbe necessaria la ripetizione per atto pubblico dell’atto costitutivo, ma sarebbe sufficiente una deliberazione dell’assemblea straordinaria che approvi integralmente il testo dello statuto, assoggettandolo così al controllo del notaio. Questa conclusione è rilevante per la sanatoria delle start-up innovative di cui all’art. 25, d.l. n. 179/2012, viziate dalla da nullità per essere state costituite con atto sottoscritto digitalmente come previsto dal d.m 17 febbraio 2016 e, quindi, senza atto pubblico, ritenuto invece ora imprescindibile dal consiglio di stato, con sentenza n. 2643/2021.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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