NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 11 gennaio 2021, n. 161, sostiene che il trasferimento eseguito in attuazione delle disposizioni convenute dai coniugi in sede di separazione consensuale è assoggettabile a revocatoria quanto vi sono eventus damni (nel caso in esame: ragione di credito è anteriore all’atto dispositivo) e scientia damni (convivenza o rapporto familiare del terzo acquirente).