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Proroga al 15 novembre 2022 del termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni

 La L. n. 34 del 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2022, nel convertire in legge il D.L. 1° marzo 2022, n. 17, c.d. “Decreto Energia”, ha modificato il termine per la rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati prorogandolo dal 15 giugno 2022 al 15 novembre 2022. Pertanto, è possibile assumere, per i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° gennaio 2022, ai fini della determinazione delle plusvalenze e minusvalenze di cui all’art. 67, co. 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 917/86 (T.U.I.R.), il valore determinato a tale data sulla base di una perizia giurata di stima da effettuarsi entro il 15 novembre 2022. Il valore determinato in perizia viene assoggettato ad una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi che può essere pagata in un’unica soluzione entro il 15 novembre 2022 o rateizzata fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere da tale data; sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo. Per l’anno 2022 l’aliquota dell’imposta sostitutiva, da calcolarsi sui valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola rideterminati con la perizia giurata, è stata aumentata dall’11% al 14%, mentre nessuna modifica è stata fatta per l’unica nuova aliquota dell’imposta sostitutiva relativa alle partecipazioni, che viene confermata al 14 per cento. Si veda l’art. 29, D.L. 1° marzo 2022, n. 17, convertito con L. 27 aprile 2022, n. 34.

Notaio Giovanni Maria Plasmti.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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