PROBLEMATICHE IN CASO DI VENDITA DI CHIOSCO EDICOLA: menzioni catastali e urbanistiche ; natura del diritto sul manufatto

Quesiti Pubblicistici n. 121-2022/P in tema di Vendita di chiosco Risposta del 15 luglio 2022

PRIMO QUESITO

Con riferimento alla cessione di un’azienda comprensiva di un chiosco bar (imbullonato al suolo) insistente su strada comunale facente parte del centro urbano, si chiede se detto chiosco sia da considerare bene immobile e se, quindi, devono essere rispettate le norme in materia di conformità catastale e in materia urbanistico – edilizia.

Risposta: Sembrerebbe che il descritto chiosco sia da ritenere un bene immobile soggetto alle prescrizioni di cui alla normativa catastale e urbanistica.

SECONDO QUESITO

Si chiede inoltre qual è il diritto reale avente ad oggetto il chiosco in assenza di un atto pubblico di costituzione della proprietà superficiaria, e se l’autorizzazione comunale ad installare il chiosco può essere ritenuta costitutiva del diritto di proprietà del chiosco disgiunto dalla proprietà del suolo che continua a essere del Comune.

Risposta: Il privato titolare della concessione di area demaniale, autorizzato dall’ente concedente a costruire sull’area stessa (opere rimuovibili e non), sarebbe titolare di un diritto reale su beni demaniali “assimilabile” al diritto di superficie regolato dall’art. 952 c.c.

ARGOMENTAZIONI PRIMO QUESITO

Dal punto di vista catastale, può richiamarsi anzitutto il Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale (D.M. 02/01/1998, n. 28), il quale all’art. 2 stabilisce che «1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. (…) 3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale». Menzione merita inoltre la Circolare 16 maggio 2006, n. 4, con cui la Direzione dell’Agenzia del Territorio ha dato conto di come, «la prassi vigente prevede di attribuire la categoria E/3, che comprende “costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche”, anche alle stazioni di servizio per la vendita dei carburanti e ai chioschi per bar ed edicole. È evidente che segnatamente, per le due ultime fattispecie, tale modalità operativa può essere confermata solo in presenza di costruzioni aventi caratteri “singolari” per tipologia costruttiva (precaria per l’uso di materiali leggeri), nonché per dimensione e diffusione ordinariamente contenuta. Solo dette costruzioni sono qualificabili propriamente come chioschi, che sotto il profilo catastale vengono censiti in E/3». Questo indirizzo ha trovato conferma nella successiva Circolare della stessa Agenzia, del 13 aprile 2007, n. 4/T, laddove si ricorda come con la circolare n. 4/T del 16 maggio 2006 «erano stati già anticipati indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a destinazione particolare» [Circolare - 13/04/2007, n. 4/T]. Quanto alla normativa edilizia, può ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale la precarietà di una costruzione non si identifica con l’assenza d’ancoraggio del bene al suolo, affermandosi infatti che è assoggettato alla concessione edilizia un chiosco prefabbricato per lo svolgimento di un’attività commerciale non infisso al suolo, ma allo stesso aderente in modo stabile, e destinato ad un’utilizzazione perdurante nel tempo [Consiglio di Stato, 16/02/2011, n. 986,]. Anche l’ampliamento di un chiosco bar per uso stagionale è stato considerato intervento di nuova costruzione richiedente il permesso di costruire, «in considerazione del carattere ontologicamente “non temporaneo” di una struttura destinata all’esercizio di un’attività commerciale e di somministrazione e della permanente idoneità ad alterare lo stato dei luoghi che un manufatto di dimensioni non trascurabili è idoneo a determinare, anche a prescindere dalla rimozione per alcuni mesi l’anno» [Cons. Stato, 9 giugno 2020, n. 3697]. La giurisprudenza Cass. pen., 7/05/2015, n. 9925 è costante nel ritenere che «la natura di opera “mobile” o “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa» [Cass. pen., 7/05/2015, n. 9925]; la precarietà di un manufatto non dipende dal tipo di materiale adoperato, ma dalle esigenze che quel manufatto è destinato a soddisfare; vale a dire dalla stabilità dell’insediamento indicativa dell’impegno durevole ed effettivo del territorio. Per verificare se una determinata opera abbia carattere precario, che è condizione per l’accertamento della non necessarietà del relativo permesso di costruire, occorre dunque verificare la destinazione funzionale e l’interesse finale al cui soddisfacimento essa è destinata (Cons. Stato, 18 marzo 2020, n. 1924, e Cons. Stato, 7 dicembre 2017, n. 5762)

ARGOMENTAZIONI SECONDO QUESITO

Relativamente al diritto che si andrebbe a trasferire, sul presupposto che la strada su cui insiste il chiosco appartenga, come sembra essere, al demanio comunale, va premesso che i beni pubblici, per la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, sono assoggettati ad uno speciale regime che si diversifica notevolmente dal diritto comune. In particolare, il godimento di tali beni può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente pubblico che ne è titolare, solo mediante concessione amministrativa, nel rispetto di certi limiti e per alcune utilità. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è riconducibile alla figura della concessione - contratto [Cons. Stato, 11 gennaio 2021, n. 382,]. Mancando in questa sede la conoscenza della fattispecie concessoria del caso specifico, si ritiene possa essere utile la consultazione di due precedenti Studi del CNN (M. Leo, Studio n. 220-2011/C, Atti dispositivi su beni realizzati su area demaniale, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 7 aprile 2011; M. Velletti, Studio n. 2821, Natura e regime giuridico dei diritti nascenti dalle concessioni amministrative di beni demaniali. Brevi cenni sul contratto di ormeggio, Approvato dalla Commissione studi il 7 febbraio 2001, entrambi in Banca Dati Notarile Gallizia), che con la presente si allegano per comodità. In tali Studi, relativamente alla natura dei diritti nascenti in capo al concessionario di beni demaniali, si è ritenuto che, ferma restando la qualificazione dettata dal provvedimento o dalla legge, nel caso di concessioni di suolo pubblico con facoltà di edificare, sia da condividere la ricostruzione giurisprudenziale che assimila i diritti riconosciuti al concessionario ai diritti reali su cosa altrui, e in particolare al diritto di superficie. Viene riportata la giurisprudenza la quale, pur ammettendo che la concessione ad aedificandum su un’area demaniale può, in astratto, determinare la costituzione sul bene sia di un diritto di natura reale sia di un diritto di natura personale, ha frequentemente ribadito il principio secondo cui il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare, è titolare di una proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione. In sostanza il privato titolare della concessione di area demaniale, autorizzato dall’ente concedente a costruire sull’area stessa (opere rimuovibili e non), sarebbe titolare di un diritto reale su beni demaniali “assimilabile” al diritto di superficie regolato dall’art. 952 c.c.



Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
La Cass SS.UU.n.23093 /2025 legittima la rinuncia alla proprietà immobiliare, precisando che: 1 NON si applicano all'atto di rinuncia A FAVORE DELLO STATO tutti gli apparati normativi su conformità urbanistica (leggi 47/85 e 380/2001) , conformità catastale (122/2010) e attestato di prestazione energetica ; 2 l'atto è esente da imposte di donazione, ipotecaria e catastale, quindi pagherà solo euro 230 di bollo telematico e 90 di tassa di trascrizione: tutto ciò in quanto l'acquisto da parte dello Stato è considerato a titolo originario. Inoltre è consigliata la trascrizione contro il rinunciante e a favore del Demanio dello Stato C.F 97905320582, per conferire alla nota di trascrizione efficacia anche di voltura! DIVERSAMENTE, invece, anche se questa conclusione non viene espressamente enunciata, per la rinuncia di quota di comproprietà che va non allo Stato, ma a favore di altri comproprietari: in tal caso l'atto ha natura traslativa e quindi si applica tutta la normativa urbanistica e catastale e l'atto è soggetto ad imposta di donazione, ipotecaria e catastale sul valore dichiarato.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce - seppur in tema di spese caldaia - la Cass 24236 del 30 giugno 2025
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce la Cass 24478/25
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Secondo la Risposta a interpello AE 230 del 3 settembre 2025 la sospensione dei termini a causa Covid, operante dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023, è valido per tutte le ipotesi successive i cui termini scadenti in questo periodo ripartono a decorrere dal 30 ottobre 2023 e precisamente decorrono da tale data: 1. il termine di 18 mesi (oppure 30 mesi se l’immobile è stato oggetto di lavori di efficentamento energetico superbonus di cui all’art. 19 del D.L. 34/2020); 2. il termine di 1 anno dalla vendita infraquinennale di una Prima Casa per riacquistarne una nuova; 3. il termine di 2 anni per rivendere la vecchia prima casa sia per evitare le decadenze sia per godere del credito d’imposta
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la risposta dell’Agenzia n. 133 del 14 maggio 2025 l'Agenzia ricorda le modifiche apportare al Tuir dalla legge di Bilancio 2024. Nel dettaglio l'articolo 67, comma 1, del Tuir, modificando l'articolo 9, comma 5, stabilisce che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ...omissis... «[...] h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento [...] di beni immobili[...]». L’Agenzia quindi, alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, ritiene che i due negozi siano autonomi dal punto di vista del diritto civile e pertanto siano soggetti autonomamente a tassazione. Di conseguenza il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituirà reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir), la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione sarà tassabile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 68 del Tuir, nel caso in cui la cessione avvenga entro 5 anni dall’acquisto.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la Risp. a interprello n. 137/2025 l'A.E. precisa che non vi è plusvalenza rafforzata nel caso in cui il soggetto abbia acquistato un immobile ricostruito dalla ditta venditrice (a cui è stato ceduto il credito con lo sconto in fattura) dal momento che tale plusvalenza rafforzata vale solo in caso di prima cessione (ossia quella che fa il soggetto che ha ricostruito) e non anche per le successive
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass 3817/2023 ha affermato che l'azionde di nullità proposta dopo la fine dei lavori va rigettata per violazione della buona fede oggettiva e carenza di interessa ad agire se non c'è insolvenza del venditore
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass. con ord. 6178/2005 depositata il 7 marzo 2025 estende l'agevolzione ppc ex art. 2 comma 4 bis D.L. 194/2009 prevista per i fabbricati rurali anche ai fabbricati non rurali purchè pertinenziali. Circa il concetto di pertinenzialità si richiama la ris. AE 26/E/2015 che prevede il ricorrere sia dell'elemento soggettivo (volontà) sia di quello oggettivo (bene oggettivamente accessorio). La Cassazione al riguardo ha ribadito che in agricoltura il concetto di pertinenzialità del fabbricato deve ormai essere interpretato estensivamente e non limitata al concetto di "insistenza" diretta sul terreno. Quindi l'agevolazione è estensibile ai fotovoltaici anche se ubicati su aree edificabili, purchè pertinenziali a terreni agricoli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
Con il D.L. 69/2024 al fine di evitare invalidità delle cessioni si è resa più agevole la pratica per sanare difformità urbanistiche. Conseguentemente la nullità in presenza di tutte le formalità e dichiarazioni ricorrerebbe solo quando non vi sia o sia erraqta la menzione relativa a "ricostruzioni " o ristrutturazioni "pesanti", rientrando tutte le altre ipotesi in casi di garanzie per vizi che il venditore deve offrire per legge (prima Cass 8230/2019)
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La risp. a interpello 127/2005 estende retroattivamente la possibilità di rivendita nei 24 mesi successivi e quindi l'applicabilità dell'art. 1 comma 116 della L. 207/2004 anche alle situazioni pregresse quindi precedenti al 1 gennaio 2025 purchè il vecchio termine di 12 mesi per la rivendita non sia decorso