PROBLEMATICHE IN CASO DI VENDITA DI CHIOSCO EDICOLA: menzioni catastali e urbanistiche ; natura del diritto sul manufatto

Quesiti Pubblicistici n. 121-2022/P in tema di Vendita di chiosco Risposta del 15 luglio 2022

PRIMO QUESITO

Con riferimento alla cessione di un’azienda comprensiva di un chiosco bar (imbullonato al suolo) insistente su strada comunale facente parte del centro urbano, si chiede se detto chiosco sia da considerare bene immobile e se, quindi, devono essere rispettate le norme in materia di conformità catastale e in materia urbanistico – edilizia.

Risposta: Sembrerebbe che il descritto chiosco sia da ritenere un bene immobile soggetto alle prescrizioni di cui alla normativa catastale e urbanistica.

SECONDO QUESITO

Si chiede inoltre qual è il diritto reale avente ad oggetto il chiosco in assenza di un atto pubblico di costituzione della proprietà superficiaria, e se l’autorizzazione comunale ad installare il chiosco può essere ritenuta costitutiva del diritto di proprietà del chiosco disgiunto dalla proprietà del suolo che continua a essere del Comune.

Risposta: Il privato titolare della concessione di area demaniale, autorizzato dall’ente concedente a costruire sull’area stessa (opere rimuovibili e non), sarebbe titolare di un diritto reale su beni demaniali “assimilabile” al diritto di superficie regolato dall’art. 952 c.c.

ARGOMENTAZIONI PRIMO QUESITO

Dal punto di vista catastale, può richiamarsi anzitutto il Regolamento recante norme in tema di costituzione del catasto dei fabbricati e modalità di produzione ed adeguamento della nuova cartografia catastale (D.M. 02/01/1998, n. 28), il quale all’art. 2 stabilisce che «1. L’unità immobiliare è costituita da una porzione di fabbricato, o da un fabbricato, o da un insieme di fabbricati ovvero da un’area, che, nello stato in cui si trova e secondo l’uso locale, presenta potenzialità di autonomia funzionale e reddituale. (…) 3. Sono considerate unità immobiliari anche le costruzioni ovvero porzioni di esse, ancorate o fisse al suolo, di qualunque materiale costituite, nonché gli edifici sospesi o galleggianti, stabilmente assicurati al suolo, purché risultino verificate le condizioni funzionali e reddituali di cui al comma 1. Del pari sono considerate unità immobiliari i manufatti prefabbricati ancorché semplicemente appoggiati al suolo, quando siano stabili nel tempo e presentino autonomia funzionale e reddituale». Menzione merita inoltre la Circolare 16 maggio 2006, n. 4, con cui la Direzione dell’Agenzia del Territorio ha dato conto di come, «la prassi vigente prevede di attribuire la categoria E/3, che comprende “costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche”, anche alle stazioni di servizio per la vendita dei carburanti e ai chioschi per bar ed edicole. È evidente che segnatamente, per le due ultime fattispecie, tale modalità operativa può essere confermata solo in presenza di costruzioni aventi caratteri “singolari” per tipologia costruttiva (precaria per l’uso di materiali leggeri), nonché per dimensione e diffusione ordinariamente contenuta. Solo dette costruzioni sono qualificabili propriamente come chioschi, che sotto il profilo catastale vengono censiti in E/3». Questo indirizzo ha trovato conferma nella successiva Circolare della stessa Agenzia, del 13 aprile 2007, n. 4/T, laddove si ricorda come con la circolare n. 4/T del 16 maggio 2006 «erano stati già anticipati indirizzi tecnici e procedurali concernenti unità immobiliari a destinazione particolare» [Circolare - 13/04/2007, n. 4/T]. Quanto alla normativa edilizia, può ritenersi consolidato l’orientamento secondo il quale la precarietà di una costruzione non si identifica con l’assenza d’ancoraggio del bene al suolo, affermandosi infatti che è assoggettato alla concessione edilizia un chiosco prefabbricato per lo svolgimento di un’attività commerciale non infisso al suolo, ma allo stesso aderente in modo stabile, e destinato ad un’utilizzazione perdurante nel tempo [Consiglio di Stato, 16/02/2011, n. 986,]. Anche l’ampliamento di un chiosco bar per uso stagionale è stato considerato intervento di nuova costruzione richiedente il permesso di costruire, «in considerazione del carattere ontologicamente “non temporaneo” di una struttura destinata all’esercizio di un’attività commerciale e di somministrazione e della permanente idoneità ad alterare lo stato dei luoghi che un manufatto di dimensioni non trascurabili è idoneo a determinare, anche a prescindere dalla rimozione per alcuni mesi l’anno» [Cons. Stato, 9 giugno 2020, n. 3697]. La giurisprudenza Cass. pen., 7/05/2015, n. 9925 è costante nel ritenere che «la natura di opera “mobile” o “precaria” (non soggetta al titolo abilitativo) riposa non nelle caratteristiche costruttive ma piuttosto in un elemento di tipo funzionale, connesso al carattere dell’utilizzo della stessa» [Cass. pen., 7/05/2015, n. 9925]; la precarietà di un manufatto non dipende dal tipo di materiale adoperato, ma dalle esigenze che quel manufatto è destinato a soddisfare; vale a dire dalla stabilità dell’insediamento indicativa dell’impegno durevole ed effettivo del territorio. Per verificare se una determinata opera abbia carattere precario, che è condizione per l’accertamento della non necessarietà del relativo permesso di costruire, occorre dunque verificare la destinazione funzionale e l’interesse finale al cui soddisfacimento essa è destinata (Cons. Stato, 18 marzo 2020, n. 1924, e Cons. Stato, 7 dicembre 2017, n. 5762)

ARGOMENTAZIONI SECONDO QUESITO

Relativamente al diritto che si andrebbe a trasferire, sul presupposto che la strada su cui insiste il chiosco appartenga, come sembra essere, al demanio comunale, va premesso che i beni pubblici, per la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, sono assoggettati ad uno speciale regime che si diversifica notevolmente dal diritto comune. In particolare, il godimento di tali beni può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall’ente pubblico che ne è titolare, solo mediante concessione amministrativa, nel rispetto di certi limiti e per alcune utilità. La giurisprudenza ha ripetutamente affermato che l’attribuzione a privati dell’utilizzazione di beni del demanio o del patrimonio indisponibile dello Stato o dei Comuni, quale che sia la terminologia adottata nella convenzione ed ancorché essa presenti elementi privatistici, è riconducibile alla figura della concessione - contratto [Cons. Stato, 11 gennaio 2021, n. 382,]. Mancando in questa sede la conoscenza della fattispecie concessoria del caso specifico, si ritiene possa essere utile la consultazione di due precedenti Studi del CNN (M. Leo, Studio n. 220-2011/C, Atti dispositivi su beni realizzati su area demaniale, Approvato dalla Commissione Studi Civilistici il 7 aprile 2011; M. Velletti, Studio n. 2821, Natura e regime giuridico dei diritti nascenti dalle concessioni amministrative di beni demaniali. Brevi cenni sul contratto di ormeggio, Approvato dalla Commissione studi il 7 febbraio 2001, entrambi in Banca Dati Notarile Gallizia), che con la presente si allegano per comodità. In tali Studi, relativamente alla natura dei diritti nascenti in capo al concessionario di beni demaniali, si è ritenuto che, ferma restando la qualificazione dettata dal provvedimento o dalla legge, nel caso di concessioni di suolo pubblico con facoltà di edificare, sia da condividere la ricostruzione giurisprudenziale che assimila i diritti riconosciuti al concessionario ai diritti reali su cosa altrui, e in particolare al diritto di superficie. Viene riportata la giurisprudenza la quale, pur ammettendo che la concessione ad aedificandum su un’area demaniale può, in astratto, determinare la costituzione sul bene sia di un diritto di natura reale sia di un diritto di natura personale, ha frequentemente ribadito il principio secondo cui il concessionario di un’area demaniale, sulla quale abbia ottenuto l’autorizzazione ad edificare, è titolare di una proprietà superficiaria, sia pure avente natura temporanea e soggetta ad una peculiare regolamentazione in ordine al momento della sua modificazione, estinzione o cessazione. In sostanza il privato titolare della concessione di area demaniale, autorizzato dall’ente concedente a costruire sull’area stessa (opere rimuovibili e non), sarebbe titolare di un diritto reale su beni demaniali “assimilabile” al diritto di superficie regolato dall’art. 952 c.c.



Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026 
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ( causa C-789/23, sentenza 11 dicembre 2025) dichiara l’incompatibilità di una norma nazionale che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dello stato civile di un atto di matrimonio, concluso in un altro Stato membro, alla condizione che abbia come requisito formale necessario il c.d. numero di identificazione personale di almeno uno dei coniugi.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato le seguenti modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, che entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.119 del 25-05-2026) art. 59. Ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso, nell’ambito dei rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività notarili in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione, il notaio non può convenire o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali vigenti.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Legge 22 maggio 2026, n. 88 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 22-05-2026 al l’art. 1 “Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento” (commento in CNN Notizie del 2 gennaio 2026) prevede l'assoggettamento ad IVA di tali atti .