OBBLIGO DI ADEGUAMENTO DEGLI STATUTI DEI PARTITI POLITICI PER OTTENERE CONTRIBUTI PRIVATI
Ai sensi dell’art. 2, d.l. 28 dicembre 2013, n. 149 (Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore), convertito dalla l. 21 febbraio 2014, n. 13, i partiti politici sono libere associazioni attraverso le quali i cittadini concorrono, con metodo democratico, a determinare la politica nazionale che ove i partiti politici intendano accedere alle forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondate sulle scelte espresse dai cittadini previste dal d.l. 149/2013, essi devono possedere i requisiti di trasparenza e democraticità individuati da tale normativa e quindi vi è l’obbligo di dotarsi di uno statuto notarile da trasmettersi alla Commissione di Garanzia degli Statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici e, dopo l’approvazione di quest’ultima, deve essere pubblicata in Gazzetta Ufficiale. Quindi è preferibile che la bozza contenente le modifiche di adeguamento alla citata legge (descrizione e originalità del simbolo, che potrà anche essere allegato in forma grafica; indicazione del funzionamento interno e ai bilanci, compresi i rendiconti, anche mediante la realizzazione di un sito internet, venga validata dalla Commissione prima di essere redatta.