Nuove norme per le agevolzioni ai cittadini AIRE
L’articolo 2 del D.L. 13 giugno 2023 n. 69 entrato in vigore il 14 giugno 2023, ha modificato la disciplina delle agevolazioni “prima casa” invocabili da chi si è trasferito all’estero. In conseguenza di ciò sono modificati i requisiti per la richiesta delle agevolazioni per tali soggetti e di seguito vengono indicate le dichairazioni che sarebbe opportuno rendere in atto pubblico.
La parte acquirente chiede di beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 1, co. 1 e 3, della Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e relativa Nota II-bis, trattandosi di acquisto di casa di abitazione non rientrante nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e comunque non avente caratteristiche di lusso, e relativa pertinenza appartenente alla categoria catastale … ed, a tal fine, dichiara:
a)
a.1) di essersi trasferito in … (indicazione del comune e dello Stato straniero) dove svolge la propria attività lavorativa con mansioni di … alle dipendenze di … (indicazione dell’impresa);
a.2) nei cinque anni precedenti il trasferimento, e precisamente dal … al …, è stato residente in … (indicazione del comune italiano)
ovvero
a.2) che nei cinque anni precedenti il trasferimento, e precisamente dal … al …, ha svolto nel comune di … la seguente attività … (descrizione dell’attività svolta prima del trasferimento);
a.3) che l’immobile acquistato è ubicato nel proprio comune di nascita;
ovvero
a.3) che l’immobile acquistato è ubicato nel comune dove risiedeva prima del trasferimento all’estero;
ovvero
a.3) che l’immobile acquistato è ubicato nel comune dove esercitava la propria attività prima del trasferimento all’estero;
b) di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è situato l’immobile acquistato con il presente atto;
c) di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata con i benefici fiscali di cui alla citata Nota II-bis e di tutte le altre norme che, in passato, hanno disciplinato le agevolazioni “prima casa” in materia di imposta di registro.
La parte acquirente dichiara, infine, di essere a conoscenza delle ipotesi di decadenza dai benefici fiscali previste dal comma 4 della citata Nota II-bis per il caso di mendacio o di trasferimento, a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con il presente atto prima del decorso del termine di cinque anni da oggi, fatta eccezione per il caso in cui, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale.