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NUOVA SOSPENSIONE SINO AL 31 DICEMBRE 2021 DEI TERMINI PER EVITARE LE DECADENZE PRIMA CASA E PER POTER BENEFICIARE DEL CREDITO DI IMPOSTA

L’art. 3, comma 11-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Decreto Milleproroghe"), convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1° marzo 2021, stabilisce che i termini per le agevolazioni e quelli per il credito d’imposta “prima casa”, previsti dalla Nota II-bis) all'art. 1 della tariffa parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Testo Unico imposta di registro e dall'art. 7, legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono stati ulteriormente sospesi fino al 31 dicembre 2021. Al riguardo le Circ. 13 aprile 2020, e n. 9/E/2020 affermano che detto periodo di sospensione in esame non si applica, invece, al termine quinquennale di decadenza dalle agevolazioni previsto dal n. 4 della Nota II-bis e in particolare che il termine rilevante ai fini dell’applicazione del meccanismo decadenziale di cui al citato n. 4 della Nota II-bis) rimane ancorato al quinquennio, fermo restando che per la disattivazione di tale meccanismo il contribuente potrà tuttavia avvalersi della sospensione applicabile, dalle norme in commento, al termine di un anno per il riacquisto di un’altra casa da destinare a propria abitazione principale. Tenuto presente che lo spostamento in avanti del termine per il riacquisto sposta in avanti anche il termine (ritenuto dall’AE coincidente con il termine triennale di decadenza del potere di accertamento dell'ufficio in base alla Risoluzione 6 ottobre 2003, n. 192/E) per la realizzazione del proposito abitativo. Sintetizzando le sospensioni vigenti sono le seguenti:

1. Sospensione del termine di 18 mesi dall’acquisto della “prima casa”, termine entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel Comune in cui la stessa è ubicata;

2. Sospensione del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito, per atto a titolo oneroso o gratuito, la “prima casa”, nel quinquennio dell’acquisto, deve procedere all’acquisto di un’altra casa da adibire a propria abitazione principale;

3. Sospensione del termine di un anno entro il quale il contribuente che ha acquistato una “prima casa”, deve procedere all’alienazione della casa preposseduta;

4. Sospensione del termine di un anno dall’alienazione della “prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione agevolata al fine di avvalersi del credito d’imposta.

Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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