NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
Secondo la Cassazione del 26 gennaio 2021, n. 1610, è nulla la clausola con la quale viene esclusa dal trasferimento la proprietà di alcune delle parti comuni poiché non è possibile rinunziare a parti condominiali essenziali ai sensi dell'art. 1118 c.c.. Nel caso esaminato, il venditore, nel trasferire la proprietà di un appartamento, si era riservato ogni diritto sul cortile condominiale, rendendo impossibile l’accesso allo stesso. Pertanto la nullità non sussiste nel caso in cui venga dimostrato che la parte condominiale riservata non sia strutturalmente connessa all’unità immobiliare trasferita o che comunque non sia indispensabile per il suo utilizzo.