Non tassabilità dell'enunziazione di versamenti o finanziamenti soci in sede di aumento di capitale
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1960/2024 , pur confermando il principio espresso dalle Sezioni Unite, con sentenza n. 7682/2023, in tema di responsabilità del notaio per il pagamento dell’imposta relativa all’atto enunciato, ribadisce quanto affermato da altre recenti pronunce (Cass. n. 3839/2023 e n. 3841/2023) in tema di imposta di registro relativa ad aumenti di capitale mediante imputazione di finanziamenti soci, conclusi in forma orale con la società. In particolare, si afferma che la delibera di cui sopra non è assoggettabile all’imposta, anche laddove sia ravvisabile l’enunciazione del precedente finanziamento non registrato, poiché l’imputazione determina cessazione degli effetti propri del finanziamento, in ragione del predetto utilizzo, integrandosi la causa di non imponibilità di cui all’art. 22, comma 2, D.P.R. n. 131/1986. L’art. 22, comma 1, T.U.R. dispone che «se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell’atto che contiene la enunciazione, l’imposta si applica anche alle disposizioni enunciate. Se l’atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso è dovuta anche la pena pecuniaria di cui all’art. 69», ai sensi del comma 2 «l’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in virtù dell’atto che contiene l’enunciazione». Pertanto, nel caso in esame, poiché la convenzione enunciata (il finanziamento) ha cessato i suoi effetti a seguito della definitiva imputazione a capitale della somma già versata dal socio alla società, che ha mutato la causa della datio e che ha determinato l’estinzione dell’obbligo restitutorio della società nei confronti del socio, se non anteriormente, quantomeno contestualmente o in esecuzione dell’atto enunciante, deve ritenersi integrata la causa di non imponibilità individuata dal comma 2 dell’art. 22, del D.P.R. n. 131/1986.