NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione del 6 dicembre 2021, n. 38552, ha chiarito che il contribuente che nei diciotto mesi successivi al primo acquisto, pur non avendo trasferito la residenza nel comune dell’immobile acquistato, lo abbia rivenduto e ne abbia acquistato, nei dodici mesi successivi, un secondo, stabilendo la residenza nel comune ove si colloca il secondo immobile, non decade dalle agevolazioni fiscali “prima casa”.