NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La Cassazione 16 febbraio 2022, n. 5023 ha affermato che la disciplina dettata dall’art. 1127 c.c. in tema di sopraelevazione non può essere applicata al supercondominio poichè presuppone l'esistenza di una costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, sulla quale venga eseguita, a cura del proprietario dell'ultimo piano o del lastrico solare di copertura, una sopraelevazione. Nell’ipotesi di supercondominio i condomini sono tra loro autonomi ed hanno in comune alcuni beni o spazi a loro volta assoggettati al regime di condominialità.
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