LA COLLAZIONE NON TROVA APPLICAZIONE NEL CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE DELLA DIVISIONE RILEVANDO SOLO AI FINI DELLA FRANCHIGIA
La Cassazione del 27 aprile 2021, n. 11040 afferma che del valore delle donazioni soggette a collazione si tenga conto soltanto ai fini della determinazione delle aliquote/franchigie con la conseguenza che l'istituto della collazione non trova applicazione nella determinazione della base imponibile, la quale è costituita esclusivamente dall'incremento patrimoniale verificatosi in favore dei successori, senza che assuma alcun rilievo il valore dei beni già appartenenti a questi ultimi, il cui assoggettamento a tassazione si tradurrebbe d'altronde in una duplicazione d'imposta, trattandosi di beni sui quali, nella normalità dei casi, è stata già pagata l'imposta sulle donazioni. Pertanto, in sede di divisione ereditaria, la differenza tra la quota determinata senza tener conto del donatum e quella risultante a seguito dell'aggiunta dei beni oggetto di collazione dal donatario deve considerarsi conguaglio.