ISCRIZIONE VELOCE AL R.U.N.T.S. PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE O E.T.S. DI RETI ASSOCIATIVE CHE ADOTTANO IL MODELLO STANDARD DI STATUTO: PER GLI ALTRI OCCORRE ATTENZIONE ALLE MODIFICHE STATUTARIE

La circolare del Min Lav. del 5 marzo 2021, n.2 precisa che gli enti del terzo aderenti a reti associative di cui all'art.4 comma 1 del d.lgs. n.117/2017 (“Codice del Terzo settore”) settore che, in fase di adeguamento statutario, “facoltativamente” adottino il modello standard hanno una riduzione dei tempi previsti per l'iscrizione al RUNTS. Per tutti gli ETS (partecipanti a reti associative e non) occorre prestare attenzione alle seguenti clausole e/o situazioni:

- si può costituire l’ente unicamente nella forma associativa con possibilità di applicare sia la disciplina generale prevista per tutte le associazioni del Terzo settore che quella speciale dedicata alle Odv e alle Aps (articoli dal 32 al 36 del Cts);

- sia al momento della costituzione che durante tutta l’esistenza dell’ente, è necessario mantenere la presenza di almeno sette persone fisiche o tre OdV/Aps, poiché in caso di riduzione del numero di associati sarà necessario provvedere alla reintegra entro un anno, pena la cancellazione dal Runts; al riguardo precisandosi che se l’ente non rispetta i requisiti numerici relativi agli associati ai fini della qualifica di Odv o Aps, occorre distinguere se si tratta di un ente costituito prima o dopo l’entrata in vigore del Cts. In caso ETS costituiti prima del 3 agosto 2017 sarà sufficiente integrare il numero degli associati, mentre se costituiti dopo il 3 agosto 2017 (Nota Min. Lav. 4995/2019) sarà sempre necessario integrare il numero degli associati manifestando la volontà di assumere la qualifica di Odv/Aps mediante apposita delibera assembleare che dovrà essere assunta con il voto favorevole del numero minimo di associati richiesti per la costituzione;

- sono ammesse clausole statutarie per includere nella compagine associativa anche altri Ets purché questi non superino il 50% rispetto alle Odv/Aps associate; non si può inserire la generica indicazione della partecipazione all’associazione di persone fisiche ed enti, poiché si tratta di un rinvio eccessivamente ampio dal momento che il termine “enti” potrebbe ricomprendere anche le società che non possono fare parte della compagine associativa di Odv e Aps: bisogna indicare le categorie di soggetti che potranno essere ammessi;

- il numero minimo di partecipanti non dovrà essere necessariamente precisato nello statuto, trattandosi di una norma imperativa applicabile in ogni caso;

- lo statuto potrà prevedere anche una specifica clausola volta ad ammettere la partecipazione anche di altri enti non profit che non abbiano la qualifica di Odv o Aps. In quest’ultimo caso, sarà opportuno riportare la clausola relativa al numero minimo degli associati redatta tenendo conto di quanto espressamente previsto dal Cts;

- la composizione del Consiglio di amministrazione nelle Odv. I componenti di tale organo potranno essere reclutati solamente tra i propri associati o quelli degli enti affiliati. Non vi sarà spazio per indicare membri da parte di soggetti terzi o altri enti non profit che non siano Ets;

-non sarà, inoltre, possibile prevedere alcuna forma di remunerazione per la partecipazione agli organi sociali fatta eccezione per il compenso all’organo di controllo.

- con riferimento ai volontari, invece, gli enti che vogliano assumere la qualifica di Odv/Aps dovranno prestare attenzione alle indicazioni relative ai rimborsi. In presenza di clausole che indicano la possibilità assegnare rimborsi spese forfettari non potrà scattare il nulla osta all’scrizione al Runts.E' ammessa per tali soggetti la possibilità di ottenere rimborsi per le sole spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’ente. Tali spese potranno essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione del volontario, purché non superino l’importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e l’organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026 
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ( causa C-789/23, sentenza 11 dicembre 2025) dichiara l’incompatibilità di una norma nazionale che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dello stato civile di un atto di matrimonio, concluso in un altro Stato membro, alla condizione che abbia come requisito formale necessario il c.d. numero di identificazione personale di almeno uno dei coniugi.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato le seguenti modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, che entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.119 del 25-05-2026) art. 59. Ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso, nell’ambito dei rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività notarili in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione, il notaio non può convenire o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali vigenti.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Legge 22 maggio 2026, n. 88 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 22-05-2026 al l’art. 1 “Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento” (commento in CNN Notizie del 2 gennaio 2026) prevede l'assoggettamento ad IVA di tali atti .