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Imposte fisse per i trasferimenti di immobili strumentali (per natura) ceduti con aziende o rami in cui vi sia l’impegno a mantenere standard occupazionali precedenti (minimo 250 dipendenti)

 Dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1 comma 237 della Legge 30 dicembre 2021, .234 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022), pubblicata sulla G.U. serie generale del 31 dicembre 2021 s.o. n. 49/L, ha stabilito che in caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario, ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applichino l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna. Al riguardo la circolare n. 3/2022 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che il beneficio non trova applicazione a tutti i trasferimenti di immobili insiti in aziende cedute, ma solo nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale produttivo di cui ai commi 224 e seguenti dell'articolo 1 della stessa legge. L’accesso al regime agevolato è consentito alle aziende che: nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti e intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti. Al ricorrere di tali presupposti, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura di una sede alle rappresentanze sindacali, alle Regioni interessate, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al ministero dello Sviluppo economico e all’Anpal e a elaborare, nel termine di 60 giorni, un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti, e a presentarlo ai medesimi soggetti destinatari della comunicazione, indicando le azioni programmate per la conservazione dei livelli occupazionali, le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività nonché i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste. Sono espressamente escluse dal trattamento di favore le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Dl n. 118/2021. La disposizione agevolativa fa riferimento alla categoria dei cosiddetti beni immobili strumentali per natura, trasferiti nell’ambito della cessione d’azienda o del ramo d’azienda, che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Tali immobili, indipendentemente da quale sia il loro effettivo utilizzo, sono individuati nelle seguenti categorie catastali: gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, ma la destinazione a uso ufficio o studio privato deve essere prevista nella licenza o concessione edilizia; gruppo B (ad esempio, magazzini sotterranei); gruppo C (immobili a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali botteghe e negozi, laboratori, magazzini e locali di deposito, eccetera); gruppo D (ad esempio, opifici, case di cura ed ospedali con fine di lucro); gruppo E (immobili a destinazione particolare, ad esempio fabbricati per speciali esigenze pubbliche). Per i beni immobili, diversi da quelli oggetto del presente beneficio fiscale, facenti parte dell’azienda, troverà, invece, applicazione l’imposta di registro ordinaria. Con riferimento ai soli beni immobili, l'imposta di registro si applica, ai sensi dell’articolo 1 Tariffa parte I allegata al Dpr n. 131/1986, con un minimo di mille euro: ai terreni agricoli e connessi fabbricati rurali con l'aliquota del 15 per cento agli altri immobili diversi dai precedenti con l'aliquota del 9 per cento. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, sono applicate in misura fissa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, pari a 50 euro ciascuna. La circolare precisa, altresì, che l’agevolazione in argomento riguarda solo le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso, non essendo prevista dalla norma la sua applicabilità alle cessioni a titolo gratuito. Tale circostanza si desume dal fatto che, il legislatore, nella prima parte del comma 237, fa riferimento unicamente alla cessione d’azienda o di ramo d’azienda, negozio giuridico tipicamente a titolo oneroso, contrariamente a quanto espressamente previsto nella seconda parte dello stesso comma, nell’ambito della decadenza dall’agevolazione, ove vengono nominati atti di trasferimento a titolo gratuito, distinguendoli dai trasferimenti a titolo oneroso. La norma prevede, infine, un’ipotesi di decadenza dal beneficio, che si realizza in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati, per atto a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto degli stessi. In quest’ultimo caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura ordinaria. 

Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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