Imposte fisse per i trasferimenti di immobili strumentali (per natura) ceduti con aziende o rami in cui vi sia l’impegno a mantenere standard occupazionali precedenti (minimo 250 dipendenti)

 Dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’art. 1 comma 237 della Legge 30 dicembre 2021, .234 (c.d. Legge di Bilancio per il 2022), pubblicata sulla G.U. serie generale del 31 dicembre 2021 s.o. n. 49/L, ha stabilito che in caso di cessione dell’azienda o di un suo ramo, con continuazione dell’attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario, ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applichino l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna. Al riguardo la circolare n. 3/2022 dell’Agenzia delle entrate ha precisato che il beneficio non trova applicazione a tutti i trasferimenti di immobili insiti in aziende cedute, ma solo nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale produttivo di cui ai commi 224 e seguenti dell'articolo 1 della stessa legge. L’accesso al regime agevolato è consentito alle aziende che: nell’anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti e intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti. Al ricorrere di tali presupposti, il datore di lavoro è tenuto a dare comunicazione per iscritto dell’intenzione di procedere alla chiusura di una sede alle rappresentanze sindacali, alle Regioni interessate, al ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, al ministero dello Sviluppo economico e all’Anpal e a elaborare, nel termine di 60 giorni, un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti, e a presentarlo ai medesimi soggetti destinatari della comunicazione, indicando le azioni programmate per la conservazione dei livelli occupazionali, le prospettive di cessione dell’azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell’attività nonché i tempi e le modalità di attuazione delle azioni previste. Sono espressamente escluse dal trattamento di favore le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l’insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa di cui al Dl n. 118/2021. La disposizione agevolativa fa riferimento alla categoria dei cosiddetti beni immobili strumentali per natura, trasferiti nell’ambito della cessione d’azienda o del ramo d’azienda, che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni. Tali immobili, indipendentemente da quale sia il loro effettivo utilizzo, sono individuati nelle seguenti categorie catastali: gruppo A, categoria A/10 (uffici e studi privati, ma la destinazione a uso ufficio o studio privato deve essere prevista nella licenza o concessione edilizia; gruppo B (ad esempio, magazzini sotterranei); gruppo C (immobili a destinazione commerciale ordinaria e varia, quali botteghe e negozi, laboratori, magazzini e locali di deposito, eccetera); gruppo D (ad esempio, opifici, case di cura ed ospedali con fine di lucro); gruppo E (immobili a destinazione particolare, ad esempio fabbricati per speciali esigenze pubbliche). Per i beni immobili, diversi da quelli oggetto del presente beneficio fiscale, facenti parte dell’azienda, troverà, invece, applicazione l’imposta di registro ordinaria. Con riferimento ai soli beni immobili, l'imposta di registro si applica, ai sensi dell’articolo 1 Tariffa parte I allegata al Dpr n. 131/1986, con un minimo di mille euro: ai terreni agricoli e connessi fabbricati rurali con l'aliquota del 15 per cento agli altri immobili diversi dai precedenti con l'aliquota del 9 per cento. Le imposte ipotecarie e catastali, invece, sono applicate in misura fissa, ai sensi dell’articolo 10, comma 3, del Dlgs n. 23/2011, pari a 50 euro ciascuna. La circolare precisa, altresì, che l’agevolazione in argomento riguarda solo le cessioni di beni effettuate a titolo oneroso, non essendo prevista dalla norma la sua applicabilità alle cessioni a titolo gratuito. Tale circostanza si desume dal fatto che, il legislatore, nella prima parte del comma 237, fa riferimento unicamente alla cessione d’azienda o di ramo d’azienda, negozio giuridico tipicamente a titolo oneroso, contrariamente a quanto espressamente previsto nella seconda parte dello stesso comma, nell’ambito della decadenza dall’agevolazione, ove vengono nominati atti di trasferimento a titolo gratuito, distinguendoli dai trasferimenti a titolo oneroso. La norma prevede, infine, un’ipotesi di decadenza dal beneficio, che si realizza in caso di cessazione dell’attività o di trasferimento degli immobili agevolati, per atto a titolo oneroso o gratuito, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto degli stessi. In quest’ultimo caso le imposte di registro, ipotecaria e catastale saranno dovute nella misura ordinaria. 

Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026 
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Corte di Giustizia dell’Unione europea ( causa C-789/23, sentenza 11 dicembre 2025) dichiara l’incompatibilità di una norma nazionale che subordina l’iscrizione nel registro nazionale dello stato civile di un atto di matrimonio, concluso in un altro Stato membro, alla condizione che abbia come requisito formale necessario il c.d. numero di identificazione personale di almeno uno dei coniugi.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
Il Consiglio nazionale del notariato, con delibera n. 4-31 del 17 aprile 2026, ha approvato le seguenti modifiche ai Principi di deontologia professionale dei notai, che entrano in vigore alla data di pubblicazione della presente Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.119 del 25-05-2026) art. 59. Ai sensi e per gli effetti della legge 21 aprile 2023 n. 49 in materia di equo compenso, nell’ambito dei rapporti professionali aventi ad oggetto lo svolgimento delle attività notarili in favore: a) di imprese bancarie e assicurative, delle loro società controllate e delle loro mandatarie; b) delle imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro; c) della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad esclusione delle prestazioni rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e in favore degli agenti della riscossione, il notaio non può convenire o preventivare un compenso che non sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e non sia determinato in applicazione dei pertinenti decreti ministeriali vigenti.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Legge 22 maggio 2026, n. 88 di “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.117 del 22-05-2026 al l’art. 1 “Trattamento IVA delle operazioni permutative e delle dazioni di pagamento” (commento in CNN Notizie del 2 gennaio 2026) prevede l'assoggettamento ad IVA di tali atti .