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Il diritto di sopraelevazione spetta al proprietario dell'ultimo piano

La Cassazione con la sentenza 11 febbraio 2022, n. 4529 torna a parlare di sopraelevazioni dopo avere trattato questo argomento con l’ordinanza n. 29854/2021 in cui ha chiarito che realizzare una sopraelevazione è un diritto del proprietario dell’immobile situato all'ultimo piano, a condizione che sia rispettato il decoro architettonico dell’edificio in cui si trova e si precisa che le clausole del regolamento condominiale di natura contrattuale possono imporre limitazioni ai poteri e alle facoltà spettanti ai condomini sulle parti di loro esclusiva proprietà purché siano enunciate in modo chiaro ed esplicito. Tali clausole sono vincolanti per gli acquirenti dei singoli appartamenti qualora, indipendentemente dalla trascrizione, nell'atto di acquisto si sia fatto riferimento al regolamento di condominio, che - seppure non allegato all'atto - deve ritenersi conosciuto o accettato in base al richiamo o alla menzione di esso nel contratto. Ciò premesso, il ricorrente ha fatto presente che l'atto di acquisto dell'immobile lo autorizzasse a realizzare le opere necessarie a rendere funzionale il bene alle sue esigenze e che il Tribunale avrebbe errato nell'ordinare la demolizione dell’intera sopraelevazione e non soltanto l’arretramento dell’opera sino al rispetto della distanza minima. Sul primo rilievo la Cassazione ha rilevato che nell’esemplificazione contenuta nella clausola del contratto di compravendita non erano comprese le modifiche effettivamente eseguite dalla ricorrente che, anche a voler ritenere l’elenco contenuto nella detta clausola come meramente indicativo e non esaustivo, poteva –al più ritenersi consentita la posa in opera dell’impianto di condizionamento e refrigerazione, ma non anche la sopraelevazione. I giudici di Cassazione hanno confermato la tesi dei precedenti Tribunali per la quale la nuova costruzione realizzata aveva comportato il posizionamento del solaio di copertura della sopraelevazione realizzata sul lastrico di copertura ad una distanza di soli 3 cm dal piano di calpestio del balcone della contro ricorrente, in violazione della norma sulle distanze. Detta disposizione, ad avviso del Tribunale, sarebbe derogabile soltanto quando il proprietario del balcone o terrazzo sottostante posizioni la veranda esattamente sotto il balcone del piano superiore, senza così ledere la veduta in appiombo esercitabile dal balcone superiore. Sul secondo rilievo, la Cassazione ha confermato che l’intervento è stato in parte ritenuto lesivo delle distanze minime in tema di vedute in appiombo e in parte idoneo ad interessare parti comuni dell’edificio: in particolare, la facciata dell’edificio, espressamente ricompresa nell’ambito delle parti comuni. L’opera eseguita di conseguenza è per la prima parte contraria alla disposizione di cui all’art. 907 c.c., mentre, per la seconda parte, contrasta con la clausola del regolamento condominiale che subordina l’esecuzione di modifiche e innovazioni al preventivo consenso della maggioranza dei due terzi dei partecipanti al condominio, già scrutinata in occasione dell’esame dei primi due motivi di ricorso, perché essa ha interessato anche parti comuni dell’edificio, senza il rispetto della richiamata autorizzazione.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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