Fabbricati rurali non rientranti nelle categorie D/10 e A/6 e agevolazioni ppc

Possono godere delle agevolazioni ppc anche i fabbricati non rientrati nelle  categorie D/10 e A/6 dopo la  procedura prevista dal decreto del Ministero dell’Economia del 26 luglio 2102 e dalla circolare dell’Agenzia del Territorio n. 2/T/2012 la cui presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di ruralità era prevista entro il termine del 30 settembre 2012 e che consentiva di qualificare il fabbricato come rurale ai fini fiscali, ai fini dell’applicazione delle specifiche agevolazioni sull’Imu, a partire dal 1° gennaio 2012, ma anche per evitare la richiesta di pagamento dell’Ici per i cinque anni precedenti. Al fine di ottenere l'agevolazioni di seguito si indicano i requisiti e potenziali clausole da inserire in atto:  Il fabbricato in oggetto – pur non rientrando nelle categorie A/6 o D/10 - gode delle agevolazioni fiscali previste per la piccola proprietà contadina ex art. 2, comma 4-bis, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25, in quanto rurale poichè a servizio del terreno sopra descritto ed utilizzato in modo strumentale all’attività di coltivazione oppure in quanto utilizzato ad abitazione dell’imprenditore agricolo. Per esso sono presenti tutti i requisiti di cui all’art. 9 del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e modificato dall’art. 42-bis del d.l. 1 ottobre 2007, n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007, n. 222).

PRIMA VARIANTE

In particolare in quanto trattasi di fabbricato strumentale

si dichiara che esso è necessario allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;

h) ad uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso.

SECONDA VARIANTE

In particolare in quanto trattasi di fabbricato abitativo ricorrono le seguenti condizioni: 1) il fabbricato è utilizzato quale abitazione da uno dei seguenti soggetti: dal titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale sul terreno, avente la qualifica di imprenditore agricolo e iscritto nel registro delle imprese, per esigenze connesse all’attività agricola svolta; dall’affittuario del terreno stesso o dal soggetto che con altro titolo idoneo conduce il terreno a cui l’immobile è asservito, avente la qualifica di imprenditore agricolo e iscritto nel registro delle imprese; dai familiari conviventi a carico dei soggetti di cui sopra, risultanti dalle certificazioni anagrafiche, oppure da coadiuvanti iscritti come tali a fini previdenziali; da pensionati a seguito di attività svolta in agricoltura; da uno dei soci o amministratori delle società agricole (di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99), aventi la qualifica di imprenditore agricolo professionale e iscritte nel registro delle imprese; 2) il terreno cui il fabbricato è asservito ha una superficie non inferiore a 10.000 metri quadrati ed è censito al catasto terreni con attribuzione di reddito agrario, con la precisazione che se sul terreno siano praticate colture specializzate in serra o la funghicoltura o altra coltura intensiva, ovvero il terreno è ubicato in comune considerato montano ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, il suddetto limite viene ridotto a 3.000 metri quadrati; 3) il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura; se il terreno è ubicato in comune considerato montano (ai sensi della legge n. 97/1994), il volume di affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore ad un quarto del suo reddito complessivo (il volume d’affari dei soggetti che non presentano la dichiarazione ai fini dell’IVA si presume pari al limite massimo previsto per l’esonero dall’articolo 34 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633); 4) in ogni caso non possono essere considerati rurali i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, n. 1072.





Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
La Cass SS.UU.n.23093 /2025 legittima la rinuncia alla proprietà immobiliare, precisando che: 1 NON si applicano all'atto di rinuncia A FAVORE DELLO STATO tutti gli apparati normativi su conformità urbanistica (leggi 47/85 e 380/2001) , conformità catastale (122/2010) e attestato di prestazione energetica ; 2 l'atto è esente da imposte di donazione, ipotecaria e catastale, quindi pagherà solo euro 230 di bollo telematico e 90 di tassa di trascrizione: tutto ciò in quanto l'acquisto da parte dello Stato è considerato a titolo originario. Inoltre è consigliata la trascrizione contro il rinunciante e a favore del Demanio dello Stato C.F 97905320582, per conferire alla nota di trascrizione efficacia anche di voltura! DIVERSAMENTE, invece, anche se questa conclusione non viene espressamente enunciata, per la rinuncia di quota di comproprietà che va non allo Stato, ma a favore di altri comproprietari: in tal caso l'atto ha natura traslativa e quindi si applica tutta la normativa urbanistica e catastale e l'atto è soggetto ad imposta di donazione, ipotecaria e catastale sul valore dichiarato.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce - seppur in tema di spese caldaia - la Cass 24236 del 30 giugno 2025
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce la Cass 24478/25
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Secondo la Risposta a interpello AE 230 del 3 settembre 2025 la sospensione dei termini a causa Covid, operante dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023, è valido per tutte le ipotesi successive i cui termini scadenti in questo periodo ripartono a decorrere dal 30 ottobre 2023 e precisamente decorrono da tale data: 1. il termine di 18 mesi (oppure 30 mesi se l’immobile è stato oggetto di lavori di efficentamento energetico superbonus di cui all’art. 19 del D.L. 34/2020); 2. il termine di 1 anno dalla vendita infraquinennale di una Prima Casa per riacquistarne una nuova; 3. il termine di 2 anni per rivendere la vecchia prima casa sia per evitare le decadenze sia per godere del credito d’imposta
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la risposta dell’Agenzia n. 133 del 14 maggio 2025 l'Agenzia ricorda le modifiche apportare al Tuir dalla legge di Bilancio 2024. Nel dettaglio l'articolo 67, comma 1, del Tuir, modificando l'articolo 9, comma 5, stabilisce che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ...omissis... «[...] h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento [...] di beni immobili[...]». L’Agenzia quindi, alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, ritiene che i due negozi siano autonomi dal punto di vista del diritto civile e pertanto siano soggetti autonomamente a tassazione. Di conseguenza il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituirà reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir), la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione sarà tassabile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 68 del Tuir, nel caso in cui la cessione avvenga entro 5 anni dall’acquisto.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la Risp. a interprello n. 137/2025 l'A.E. precisa che non vi è plusvalenza rafforzata nel caso in cui il soggetto abbia acquistato un immobile ricostruito dalla ditta venditrice (a cui è stato ceduto il credito con lo sconto in fattura) dal momento che tale plusvalenza rafforzata vale solo in caso di prima cessione (ossia quella che fa il soggetto che ha ricostruito) e non anche per le successive
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass 3817/2023 ha affermato che l'azionde di nullità proposta dopo la fine dei lavori va rigettata per violazione della buona fede oggettiva e carenza di interessa ad agire se non c'è insolvenza del venditore
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass. con ord. 6178/2005 depositata il 7 marzo 2025 estende l'agevolzione ppc ex art. 2 comma 4 bis D.L. 194/2009 prevista per i fabbricati rurali anche ai fabbricati non rurali purchè pertinenziali. Circa il concetto di pertinenzialità si richiama la ris. AE 26/E/2015 che prevede il ricorrere sia dell'elemento soggettivo (volontà) sia di quello oggettivo (bene oggettivamente accessorio). La Cassazione al riguardo ha ribadito che in agricoltura il concetto di pertinenzialità del fabbricato deve ormai essere interpretato estensivamente e non limitata al concetto di "insistenza" diretta sul terreno. Quindi l'agevolazione è estensibile ai fotovoltaici anche se ubicati su aree edificabili, purchè pertinenziali a terreni agricoli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
Con il D.L. 69/2024 al fine di evitare invalidità delle cessioni si è resa più agevole la pratica per sanare difformità urbanistiche. Conseguentemente la nullità in presenza di tutte le formalità e dichiarazioni ricorrerebbe solo quando non vi sia o sia erraqta la menzione relativa a "ricostruzioni " o ristrutturazioni "pesanti", rientrando tutte le altre ipotesi in casi di garanzie per vizi che il venditore deve offrire per legge (prima Cass 8230/2019)
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La risp. a interpello 127/2005 estende retroattivamente la possibilità di rivendita nei 24 mesi successivi e quindi l'applicabilità dell'art. 1 comma 116 della L. 207/2004 anche alle situazioni pregresse quindi precedenti al 1 gennaio 2025 purchè il vecchio termine di 12 mesi per la rivendita non sia decorso