esenzione da imposte per le donazioni indirette informali o senza atto
La Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 7442 del 20 marzo 2024 ha chiarito che le donazioni informali e indirette, effettuate tra genitori e figli, sono esentasse se inferiori alle franchigie attualmente previste dalla legge. Il motivo di tale decisione risiede nel fatto che le donazioni indirette e informali possono avvenire anche senza l’osservanza della forma dell’atto pubblico, tipizzata dall’art. 769, c.c., e, dunque, non sono soggette all’obbligo di registrazione. Inizialmente, la Suprema Corte ha chiarito che per donazioni indirette o informali debba farsi riferimento a quegli atti di liberalità mediante i quali viene realizzato un arricchimento del donatario, correlato a un impoverimento di parte donante e ciò senza l’adozione della forma solenne prescritta, invece, dall’art. 769, c.c., per le donazioni formali di non modico valore. Tali atti sono, comunque, indice di una manifestazione di capacità contributiva e, pertanto - come afferma la Cassazione – vanno sottoposti ad imposta con aliquota all’8%, in presenza di una dichiarazione resa dall’interessato nell’ambito di procedimenti diretti all’accertamento dei tributi, solo se di valore superiore alle franchigie esistenti (ovverosia Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap). Tale sentenza ha, inoltre, il merito di superare la Circolare n. 30/E dell’11 agosto 2015 dell’Agenzia delle Entrate relativamente alla parte sulla tassazione delle donazioni, dal momento che imporrebbe un generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni risultanti da atti soggetti a registrazione, sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione perché non formati per iscritto (ovvero le donazioni indirette o informali). Si ricorda, infatti, che dalla circolare summenzionata si evince genericamente che l’imposta di donazione si applica alle “liberalità tra vivi che si caratterizzano per l’assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)”.