Donazioni mediante bonifici bancari
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831. La Cassazione, Sezione Tributaria, con la sentenza n. 7442/2024 ha stabilito la non tassabilità delle donazioni informali o indirette tra genitori e figli in assenza dell’obbligo di egistrazione. La pronuncia supera la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 30/2015 che riteneva applicabile l’imposta di donazione anche alle liberalità tra vivi in assenza di un atto scritto soggetto a registrazione. La Suprema Corte chiarisce che la donazione indiretta o informale rileva ai fini dell’imposta di donazione solo se risulta da atto soggetto a registrazione o se registrata volontariamente oppure, quando, superando il milione di euro viene dichiarata dal contribuente in sede di accertamento tributario. La Corte sottolinea inoltre che, solo in questo ultimo caso, sorge l’obbligo di registrazione dell’atto di donazione indiretta che risulta da atto soggetto a registrazione.