NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
a Cassazione del 9 novembre 2020, n. 2482, ribadisce che le distanze minime tra edifici previste dai piani regolatori e dai regolamenti edilizi non sono derogabili per effetto di pattuizioni tra privati in quanto l’interesse generale che le norme particolari tutelano, a differenza delle disposizioni generali previste dal codice civile che sono invece derogabili. È però possibile ai privati accordarsi sulla ripartizione tra i rispettivi fondi del distacco da osservare, ferma restando la distanza minima prevista dai regolamenti. Infine, il diritto alla riduzione in pristino mediante demolizione ex 872 cc consegue automaticamente all’accertamento della violazione indipendentemente dall’esistenza o dall’entità del danno.