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BASE IMPONIBILE DELLA DIVISIONE: NUOVI DUBBI INTERPRETATIVI

Secondo una recente e criticata risposta ad interpello AE, n.534 del 6 novembre 2000 il valore da tener conto per il calcolo delle imposte di una divisione è dato dal valore di mercato e non da quello catastale in virtù del seguente ragionamento. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 «Il valore globale netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli artt. da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3». L'articolo 14 del citato decreto legislativo stabilisce, tra l'altro, che «La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo: a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione». Pertanto, per la valutazione dei beni immobili compresi nella massa comune, Pagina 5 di 7 occorre far riferimento al valore venale in comune commercio dei suddetti beni alla data della divisione e non al valore catastale. Tuttavia, come correttamente è stato detto da Pischetola nello studio del Consiglio Nazionale del Notariato del 19 novembre 2020 il principio, ormai consolidato e pacificamente condiviso dall’Amministrazione stessa nella pratica applicazione dei criteri che presidiano alla corretta liquidazione delle imposte dovute su tale genere di atti, per il quale il limite al potere di rettifica da parte dell’Amministrazione dei valori esposti negli atti soggetti a registrazione (avuto appunto riguardo al valore o al corrispettivo degli immobili), è disciplinato a regime e di default dai commi 4 e 5 dell’art. 52 del DPR n. 131/86 (TUR), riferibile senza ombra di dubbio anche a tutti gli atti portanti scioglimento di comunioni (ereditaria o ordinaria): l’unica eccezione infatti è costituita, come è noto, solo dalla previsione di cui al comma 5-bis del citato art. 52, e cioè per i soli atti di cessione ‘diversi’ da quelli disciplinati dall'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni (per i quali ultimi, cioè, la base imponibile può essere forfettizzata, ricorrendo le condizioni soggettive ed oggettive ivi previste, grazie al meccanismo del ‘prezzo-valore’). Del resto la stessa A.E. nella circolare n. 6/E del 6 febbraio 2007 al § 1.2 precisa che “la preclusione alla rettifica del valore prevista dai commi 4 e 5 dell'art. 52 del Tur continua a trovare applicazione con riferimento agli atti che non costituiscono cessione di immobili, sempre che risultino valori dichiarati o corrispettivi pattuiti in misura non inferiore ai valori catastali rivalutati. È il caso, ad esempio, degli atti aventi natura dichiarativa, come le divisioni senza conguaglio.”[1]



Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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