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AZZERAMENTO DELLA PLUSVALENZA IN CASO DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI CON IL CRITERIO DEL “REALIZZO CONTROLLATO” EX COMMA 2 E NUOVO COMMA 2-BIS DELL'ARTICOLO 177 TUIR

Il regime a realizzo controllato - anche secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 314 e 315 del 7 settembre 2020 - definisce un criterio non di neutralità fiscale ma di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente. Con un conferimento effettuato "a realizzo controllato" non vi è plusvalenza quando ad esempio nella perizia di stima richiesta per un aumento di capitale sociale o per la costituzione di una società, mediante conferimento di partecipazioni emerga la volontà il “realizzo controllato” ossia la volontà che la quota da conferirsi pur avendo un valore di mercato alto verrà appostata a patrimonio della conferitaria per un valore nominale. In questa ipotesi il conferente perderà la plusvalenza insita nella sua quota non beneficio indiretto per gli altri soci che non effettuano detto conferimento ma che hanno comunque quote di capitale e quindi di patrimonio in cui confluisce la quota di maggior valore. Ragionevolmente non può ritenersi elusione la previsione di una successiva cessione tra soci volta a ristabilire i rapporti di valore precedenti detto conferimento. La fruizione del regime fiscale agevolato ricorre sia nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 177 del TUIR in cui è richiesta l’acquisizione del controllo della società le cui quote sono conferite da parte della conferitaria stessa che nell’ipotesi di cui al nuovo comma 2-bis dell’art.177 TUIR, introdotto dal Decreto Rilancio, in cui è richiesto solo che le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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