AZZERAMENTO DELLA PLUSVALENZA IN CASO DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI CON IL CRITERIO DEL “REALIZZO CONTROLLATO” EX COMMA 2 E NUOVO COMMA 2-BIS DELL'ARTICOLO 177 TUIR

Il regime a realizzo controllato - anche secondo quanto sostenuto dall’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello nn. 314 e 315 del 7 settembre 2020 - definisce un criterio non di neutralità fiscale ma di valutazione delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento ai fini della determinazione del reddito del soggetto conferente. Con un conferimento effettuato "a realizzo controllato" non vi è plusvalenza quando ad esempio nella perizia di stima richiesta per un aumento di capitale sociale o per la costituzione di una società, mediante conferimento di partecipazioni emerga la volontà il “realizzo controllato” ossia la volontà che la quota da conferirsi pur avendo un valore di mercato alto verrà appostata a patrimonio della conferitaria per un valore nominale. In questa ipotesi il conferente perderà la plusvalenza insita nella sua quota non beneficio indiretto per gli altri soci che non effettuano detto conferimento ma che hanno comunque quote di capitale e quindi di patrimonio in cui confluisce la quota di maggior valore. Ragionevolmente non può ritenersi elusione la previsione di una successiva cessione tra soci volta a ristabilire i rapporti di valore precedenti detto conferimento. La fruizione del regime fiscale agevolato ricorre sia nell’ipotesi di cui al comma 2 dell’art. 177 del TUIR in cui è richiesta l’acquisizione del controllo della società le cui quote sono conferite da parte della conferitaria stessa che nell’ipotesi di cui al nuovo comma 2-bis dell’art.177 TUIR, introdotto dal Decreto Rilancio, in cui è richiesto solo che le partecipazioni siano conferite in società, esistenti o di nuova costituzione, interamente partecipate dal conferente.


Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 5 febbraio 2026, n. 2482 in quanto trattasi di donazione indiretta a cui si applica quanto previsto per le donazioni
Autore: Giovanni Maria Plasmati 14 luglio 2026
E' quanto statuito dalla Cass. 22 settembre 2025 n. 25863
Autore: Giovanni Maria Plasmati 9 luglio 2026
Cass. 20752/2026 ha negato le agevolazioni ppc ai fabbricati collabenti (cat. F/2) in quanto la pertinenzialità non deve essere solo soggettiva ed oggettiva ma anche funzionale in concreto
Autore: Giovanni Maria Plasmati 3 giugno 2026
Questo è quanto affermato dalla Cass 7 dicembre 2025 n.31913
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Questo è quanto stabilito dalla Cassazione, ordinanza, 23 gennaio 2026, n. 1519, sez. III civile
Autore: Giovanni Maria Plasmati 29 maggio 2026
Con Nota direttoriale del Dipartimento per le politiche sociali, del terzo settore e migratorien. 7741 del 15 maggio 2026 si ribadisce che considerata la formulazione dell’art. 11, comma 2, è necessario quindi ammettere che all’infuori delle imprese sociali vi siano ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale; a differenza delle imprese sociali, menzionate al comma 3, e costituenti quindi una fattispecie distinta diversa, tali enti risultano tenuti alla “doppia iscrizione” ovvero all’iscrizione “oltre che nel RUNTS”, “anche” nel RI. Conseguentemente, laddove si chieda se gli ETS che svolgono prevalentemente o esclusivamente attività in forma di impresa commerciale possano essere iscritti al RUNTS in una sezione diversa da quella funzionalmente collegata all’apposita sezione “imprese sociali” del RI, la risposta non può che essere affermativa, dato che la qualificazione come ETS – fermo restando quanto già detto per le imprese sociali - presuppone necessariamente l’iscrizione nel RUNTS. tà diverse entro i limiti previsti dall’art. 6 CTS e dal relativo decreto ministeriale attuativo. In una simile ipotesi l’ETS, operando in forma di impresa, sarà certamente tenuto all’iscrizione al Registro Imprese (cui sono in via generale tenute le imprese); pur potendo dar luogo a utili, certamente non li potrà distribuire (nemmeno nelle varie forme indirette indicate dall’art. 8 CTS), dovendoli utilizzare esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie o ad incremento del patrimonio; ma altrettanto certamente non incorrerà nella cancellazione disposta a carico degli ETS che violano i limiti dell’art. 6, ovvero che svolgono, in misura superiore al consentito, attività diverse da quelle di interesse generale.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, ordinanza, 31 marzo 2026, n. 7972, sez. II civile ha affermato che in caso di vendita immobiliare la mendace dichiarazione dell’alienante relativa al titolo abilitativo determina la nullità dell’atto ai sensi degli artt. 46 d.P.R. n. 380 del 2001 e 40 l. n. 47 del 1985, dovendo il titolo realmente esistere ed essere riferibile al bene oggetto del trasferimento, perché la norma è volta a escludere il commercio di immobili abusivi. (Nella specie la S.C. ha ritenuto mendace la dichiarazione del venditore di aver presentato domanda di condono perché era falsa la dichiarazione, contenuta in tale domanda, circa la data di ultimazione dei lavori, e l’immobile non era, pertanto, suscettibile di sanatoria).
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
La Cassazione, sentenza, 20 aprile 2026, n. 10382, sez. III civile ha precisato che la designazione del beneficiario, quale che sia la forma prescelta fra quelle previste dall’art. 1920, comma 2, c.c., costituisce un atto inter vivos con effetti post mortem, sicché l’individuazione quali beneficiari degli “eredi testamentari o, in mancanza, gli eredi legittimi” ne comporta l’identificazione soggettiva con coloro che, al momento della morte dello stipulante, rivestano tale qualità in forza del titolo della astratta delazione ereditaria prescelto dal medesimo contraente, spettando al giudice di merito accertare se, secondo l’effettiva volontà del testatore, l’assegnazione di beni determinati configuri una successione a titolo universale o debba, invece, interpretarsi come legato, con valutazione insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivata
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
In tema di domanda ex art. 2932 c.c., il relativo termine di prescrizione è suscettibile di essere interrotto, ai sensi dell’art. 2944 c.c., dal riconoscimento del diritto da parte di colui contro il quale lo stesso può essere fatto valere, a nulla rilevando, in senso contrario, la natura potestativa del diritto che viene in rilievo.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 28 maggio 2026
E' quanto statuito dall'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 108/2026 del 26 maggio 2026