NOTAIO
Giovanni Maria Plasmati
La C.T.P. Forlì 233/01/2019 e la precedente 11/01/2018, affermano che le agevolazioni previste per la PPC possono applicarsi anche ai fabbricati collabenti (cat. F2) in quanto per i fabbricati rurali (ossia accessori al fondo) occorre rilevare che il criterio della pertinenzialità è fondato solo su di un dato fattuale della destinazione effettiva e concreta della cosa a servizio o ornamento di un’altra senza che al riguardo rilevi la qualificazione catastale (in analogia a quanto sostenuto in tema di Prima Casa salla Cass 3148/2015). Inoltre in zona agricola un fabbricato non può avere destinazione fattuale diversa da quella agricola perché in tal caso sarebbe abusivo.