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Agevolazioni per territori montani anche a IAP non iscritti in gestioni previdenziali

 Il Comma 111 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, suppl. ord. n. 43/L prevede modifiche in tema di agevolazioni per i territori montani. È sostituito il secondo comma dell’art. 9 d.p.r. n. 601/1973 in tema di agevolazioni per gli acquisti di fondi rustici in territori montani (senza più il riferimento allo scopo di arrotondamento o accorpamento di proprietà diretto coltivatrici), applicabili a favore di coltivatori diretti e IAP iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale. Le agevolazioni sono applicabili anche ai trasferimenti a favore di soggetti che, pur non essendo iscritti nella suddetta gestione previdenziale e assistenziale, con apposita dichiarazione nell’atto di acquisto, si impegnano a coltivare o a condurre direttamente il fondo per un periodo di cinque anni, decadendo dalle agevolazioni se, prima che siano trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di acquisto, alienano volontariamente i terreni o cessano di coltivarli o condurli direttamente. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Con riguardo al regime fiscale applicabile, è espressamente prevista anche l’esenzione dall’imposta di bollo (oltre all’esenzione dall’imposta catastale e alla debenza delle imposte di registro e ipotecaria in misura fissa, come nella precedente formulazione). A  proposito dell'individuazione dei territori montani alla stregua della ‘lettera b)’ di cui sopra, l'Istat ha emesso un apposito comunicato per ribadire che la classificazione per grado di montanità, che prevede la suddivisione dei comuni in "totalmente montani", "parzialmente montani" e "non montani", <<non è una "classificazione Istat" ma l'esito dell'applicazione dell'art. 1 della legge 991/1952 - Determinazione dei territori montani (Si veda in proposito http://www.simontagna.it/portalesim/comunimontani.html#LetteraC). Tale classificazione è stata trasmessa all’Istat dall'UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani), come viene anche specificato nelle note dell'elenco pubblicato, ed è stata inclusa tra le informazioni di interesse ai fini dello studio statistico del territorio comunale congiuntamente ai codici statistici comunali. La legge 991/1952, oltre a stabilire i criteri di classificazione geomorfologici (l'80% della superficie al di sopra dei 600 metri o un dislivello maggiore di 600 metri) e di tipo reddituale dei terreni (reddito imponibile medio per ettaro inferiore a 2.400 lire), disponeva che la commissione censuaria centrale istituita presso il Ministero delle Finanze fosse incaricata di stilare e mantenere il conseguente elenco dei comuni montani e poteva includere tra i territori montani anche comuni che, in deroga alle condizioni sopra citate, fossero già classificati come montani dal catasto agrario o danneggiati da eventi bellici (art 1) o appartenenti a comprensori di bonifica montana (art. 14). Ma l'abrogazione degli articoli 1 e 14, avvenuta con una successiva norma (legge 142/1990), ha di fatto impedito la possibilità di rivedere e/o aggiornare tale classificazione.»



Autore: Giovanni Maria Plasmati 15 apr, 2024
Secondo la Cass 23 febbraio 2024 n. 4914 in caso di abusiva costruzione su terre demaniali l'eventuale sanatoria può configurarsi solo in forma di concessione su terreno demaniale
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la natura giuridica delle donazioni effettuate in modo informale mediante bonifici bancari, la Cassazione Tributaria 20 marzo 2024 n. 2024 n. 7442 afferma che trattasi di donazioni indirette valide poichè intercorse tra donante e banca con effetti liberali indiretti per il destiantario e di donazioni dirette nulle come per la Cassazione civilistica (SSUU 27 luglio 2027 n. 18725). Circa l'applicabilità della tassazione punitiva all'8% vedasi i requisiti evidenziati dalla Cass 12 aprile 2022 n. 11831
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Con risposta 70/2024 l'Agenzia delle Entrate afferma che sono soggetti ad IVA le sole asseganzioni a soci fatte dalle cooperatice a proprietà divisa ossia di quelle finalizzate alla realizzazione e assegnazione in proprietà ai soci e non a quelle indivise per le quali si prevede l'assegnazione in godimento anche se poi date in proprietà poichè IVA è esclusa dall'art. 4 comma 5 lett. a del Decreto IVA che esclude da detta tassazione le unità gestite da cooperative che diano in godimeno a canoni bassi o gratuitamente
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 5 gennaio 2024 n. 377 afferma che le abitazioni ATER possono essere vendute senza prezzo imposto ed art. 35 legge 865/1971 se non vi sia una espressa clausola di richiamo nella convenzione stipualta tra costruttore e Comune o comunque in assenza di criteri oggettivi per la determinazione del prezzo stesso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Circa la tassazione delle enunciazioni dei versamenti socio nei verabli notarili le SSUU 31 gennaio 2024 n. 2910 affermano che non sono soggette a tassazione se generiche (ossia senza riferimento alla onerosità o gratuità) in quanto detta tassazione richiede il dettaglio dell'atto richiamato che può desumenrsi solo nell'atto e non da indagini extratestuali postume
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
La Cassazione 19 febbraio 2024 n. 4379 afferma che in una permuta tra soggetti IVA pur essendo l'imposta IVA applicabile in alternativa a quella di registro per quanto riguarda le imposte ipotecarie e catastali esse in quanto autonome scontano l'imposto fisso
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
Secondo il Trib. di Bologna 28 ottobre 2023 n. 2188 detta clausola è valida in quanto il subentro degli eredi non avviene mortis causa ma in virtù di accordo inter vivos in cui subentrano gli eredi
Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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Autore: Giovanni Maria Plasmati 05 apr, 2024
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