Agevolazioni per le assegnazioni a soci fatte entro il 30 settembre 2023

I Commi 100-105 dell’art. 1 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, pubblicato in Gazzetta ufficiale del 29 dicembre 2022, n. 303, suppl. ord. n. 43/L prevedono agevolazioni per assegnazioni e cessioni ai soci, trasformazione in società semplice. Le s.n.c., s.a.s., s.r.l., s.p.a. e s.a.p.a., che entro il 30 settembre 2023 assegnano o cedono ai soci immobili diversi da quelli indicati nell’art. 43 comma 2 primo periodo t.u.i.r. (diversi cioè da quelli utilizzati esclusivamente per l’esercizio dell’impresa) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell’attività dell’impresa, possono applicare un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP (l’imposta sostitutiva deve essere versata per il 60% entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023). Per le assegnazioni e le cessioni di cui sopra le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà. Le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. La normativa si applica a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro soci, ove prescritto, alla data del  30 settembre 2022 o che siano iscritti entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge in forza di titoli di trasferimento aventi data certa anteriore al 1° ottobre 2022. Le medesime agevolazioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni di cui sopra e che si trasformino in società semplice entro il 30 settembre 2023. I commi in esame ripropongono la disciplina già prevista in passato per le medesime operazioni, pertanto può essere utile fare riferimento ai precedenti approfondimenti (tra gli altri, cfr. studio n. 20–2016/T, Art. 1 commi 115-120, legge di Stabilità 2016: Assegnazioni/Cessioni di beni ai soci e Trasformazione in società semplice, est. F. Raponi; studio n 92-2016/T, Trasformazione di società commerciale immobiliare in società semplice – problematiche fiscali, est. F. Raponi; studio n. 73-2017/T, Assegnazioni, cessioni e trasformazione agevolate: profili fiscali nella scelta della soluzione, est. F. Raponi. Cfr. altresì segnalazione novità in Cnn Notizie del 3 giugno 2016, Disciplina dell’assegnazione e cessione di beni ai soci, della trasformazione in società semplice e dell’estromissione dei beni dell’imprenditore individuale. I chiarimenti dell’Agenzia delle entrate con la circolare n. 26/E del 2016, est. F. Raponi; segnalazione novità in Cnn Notizie del 21 settembre 2016, Assegnazioni agevolate ai soci e commento alla circolare n. 37/E dell’Agenzia delle entrate, est. F. Raponi).

Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
La Cass SS.UU.n.23093 /2025 legittima la rinuncia alla proprietà immobiliare, precisando che: 1 NON si applicano all'atto di rinuncia A FAVORE DELLO STATO tutti gli apparati normativi su conformità urbanistica (leggi 47/85 e 380/2001) , conformità catastale (122/2010) e attestato di prestazione energetica ; 2 l'atto è esente da imposte di donazione, ipotecaria e catastale, quindi pagherà solo euro 230 di bollo telematico e 90 di tassa di trascrizione: tutto ciò in quanto l'acquisto da parte dello Stato è considerato a titolo originario. Inoltre è consigliata la trascrizione contro il rinunciante e a favore del Demanio dello Stato C.F 97905320582, per conferire alla nota di trascrizione efficacia anche di voltura! DIVERSAMENTE, invece, anche se questa conclusione non viene espressamente enunciata, per la rinuncia di quota di comproprietà che va non allo Stato, ma a favore di altri comproprietari: in tal caso l'atto ha natura traslativa e quindi si applica tutta la normativa urbanistica e catastale e l'atto è soggetto ad imposta di donazione, ipotecaria e catastale sul valore dichiarato.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce - seppur in tema di spese caldaia - la Cass 24236 del 30 giugno 2025
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Questo è quanto stabilisce la Cass 24478/25
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 settembre 2025
Secondo la Risposta a interpello AE 230 del 3 settembre 2025 la sospensione dei termini a causa Covid, operante dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023, è valido per tutte le ipotesi successive i cui termini scadenti in questo periodo ripartono a decorrere dal 30 ottobre 2023 e precisamente decorrono da tale data: 1. il termine di 18 mesi (oppure 30 mesi se l’immobile è stato oggetto di lavori di efficentamento energetico superbonus di cui all’art. 19 del D.L. 34/2020); 2. il termine di 1 anno dalla vendita infraquinennale di una Prima Casa per riacquistarne una nuova; 3. il termine di 2 anni per rivendere la vecchia prima casa sia per evitare le decadenze sia per godere del credito d’imposta
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la risposta dell’Agenzia n. 133 del 14 maggio 2025 l'Agenzia ricorda le modifiche apportare al Tuir dalla legge di Bilancio 2024. Nel dettaglio l'articolo 67, comma 1, del Tuir, modificando l'articolo 9, comma 5, stabilisce che “Sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente: ...omissis... «[...] h) i redditi derivanti dalla concessione in usufrutto, dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento [...] di beni immobili[...]». L’Agenzia quindi, alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamate, ritiene che i due negozi siano autonomi dal punto di vista del diritto civile e pertanto siano soggetti autonomamente a tassazione. Di conseguenza il corrispettivo derivante dalla costituzione a titolo oneroso dell'usufrutto costituirà reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera h), del Tuir), la plusvalenza derivante dalla cessione della nuda proprietà dell'abitazione sarà tassabile ai sensi del citato articolo 67, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo i criteri indicati nel successivo articolo 68 del Tuir, nel caso in cui la cessione avvenga entro 5 anni dall’acquisto.
Autore: Giovanni Maria Plasmati 23 maggio 2025
Con la Risp. a interprello n. 137/2025 l'A.E. precisa che non vi è plusvalenza rafforzata nel caso in cui il soggetto abbia acquistato un immobile ricostruito dalla ditta venditrice (a cui è stato ceduto il credito con lo sconto in fattura) dal momento che tale plusvalenza rafforzata vale solo in caso di prima cessione (ossia quella che fa il soggetto che ha ricostruito) e non anche per le successive
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass 3817/2023 ha affermato che l'azionde di nullità proposta dopo la fine dei lavori va rigettata per violazione della buona fede oggettiva e carenza di interessa ad agire se non c'è insolvenza del venditore
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La Cass. con ord. 6178/2005 depositata il 7 marzo 2025 estende l'agevolzione ppc ex art. 2 comma 4 bis D.L. 194/2009 prevista per i fabbricati rurali anche ai fabbricati non rurali purchè pertinenziali. Circa il concetto di pertinenzialità si richiama la ris. AE 26/E/2015 che prevede il ricorrere sia dell'elemento soggettivo (volontà) sia di quello oggettivo (bene oggettivamente accessorio). La Cassazione al riguardo ha ribadito che in agricoltura il concetto di pertinenzialità del fabbricato deve ormai essere interpretato estensivamente e non limitata al concetto di "insistenza" diretta sul terreno. Quindi l'agevolazione è estensibile ai fotovoltaici anche se ubicati su aree edificabili, purchè pertinenziali a terreni agricoli
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
Con il D.L. 69/2024 al fine di evitare invalidità delle cessioni si è resa più agevole la pratica per sanare difformità urbanistiche. Conseguentemente la nullità in presenza di tutte le formalità e dichiarazioni ricorrerebbe solo quando non vi sia o sia erraqta la menzione relativa a "ricostruzioni " o ristrutturazioni "pesanti", rientrando tutte le altre ipotesi in casi di garanzie per vizi che il venditore deve offrire per legge (prima Cass 8230/2019)
Autore: Giovanni Maria Plasmati 8 maggio 2025
La risp. a interpello 127/2005 estende retroattivamente la possibilità di rivendita nei 24 mesi successivi e quindi l'applicabilità dell'art. 1 comma 116 della L. 207/2004 anche alle situazioni pregresse quindi precedenti al 1 gennaio 2025 purchè il vecchio termine di 12 mesi per la rivendita non sia decorso